Riparazione ingiusta detenzione richiede consapevolezza dell’altrui attività illecita (Cass. pen. Sez. 4 n. 668 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso, né considerare non provate circostanze che quest’ultimo ha accertato. La valutazione della condotta dell’istante deve pertanto essere ancorata ai fatti accertati nella sentenza irrevocabile di proscioglimento, e non alla prospettazione dell’ordinanza cautelare. Qualora sia stato ascritto un illecito plurisoggettivo, la contiguità con soggetti dediti ad attività criminose, quand’anche accompagnata da frequentazioni ambigue, integra la colpa grave ostativa all’indennizzo solo se ricorre un elemento aggiuntivo: la consapevolezza dell’altrui attività illecita. In mancanza di tale consapevolezza, la condotta denotante contiguità non può avere incidenza negativa sul diritto alla riparazione.
Il Fatto
L’istante, assolto con sentenza del Tribunale di Roma per non aver commesso il fatto, aveva invocato la riparazione per l’ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari per complessivi 665 giorni, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato con ruolo di spedizioniere di acquascooter contenenti stupefacente.
La Corte d’appello di Roma aveva rigettato la domanda, ritenendo sussistenti profili di colpa grave nella condotta dell’istante, desunti dall’ingiustificato interessamento a dinamiche esulanti la propria prestazione professionale, dall’atteggiamento tenuto dopo il sequestro e dagli arresti, nonché dai pregressi contatti con altri indagati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ribadito l’autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio di cognizione, ma ha precisato che tale autonomia non legittima il giudice della riparazione a ignorare quanto definitivamente accertato o escluso nel giudizio penale. L’ordinanza impugnata aveva invece focalizzato la propria attenzione sull’ordinanza cautelare, senza operare alcun riferimento alla sentenza assolutoria, incorrendo nel prospettato errore di valutare la colposità della condotta come ritenuta dal giudice della cautela.
La Corte ha quindi enunciato il principio secondo cui il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha considerato non provati, né viceversa, richiamando i precedenti di Sez. 4, n. 41396 del 2016 e Sez. 4, n. 12228 del 2017.
Quanto alla contiguità con soggetti dediti al narcotraffico, la Corte ha rammentato che essa può integrare la condizione ostativa solo se accompagnata dalla consapevolezza dell’altrui attività illecita, essendo necessario un elemento aggiuntivo rispetto alla mera frequentazione ambigua. Ha richiamato, sul punto, Sez. 4, n. 7956 del 2020 e il principio per cui, in mancanza di consapevolezza, la condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenza negativa.
Nel caso di specie, la Corte d’appello nulla aveva illustrato in ordine alla ritenuta consapevolezza in capo all’istante delle attività illecite altrui, né aveva spiegato le relazioni con costoro, genericamente ascrivendo «pregressi contatti con altri indagati». L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
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