Desistenza non configurabile nell’estorsione dopo gli atti causali (Cass. pen. Sez. VII n. 227 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati di danno a forma libera, come l’estorsione, la desistenza volontaria di cui all’art. 56, comma 3, cod. pen. non è configurabile una volta posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento. Rispetto a tali atti può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la sola diminuente del c.d. recesso attivo. La valutazione degli elementi probatori e il giudizio di attendibilità delle fonti di prova appartengono al giudice del merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo il controllo sul rapporto tra motivazione e decisione.
Il Fatto
La difesa del ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la condanna per il reato di estorsione. Il ricorso si articola in due motivi. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’ipotesi della desistenza, sostenendosi che la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere ricondotta allo schema dell’art. 56, comma 3, cod. pen. Con il secondo si contesta la ricostruzione probatoria accolta dai giudici di merito, in particolare l’identificazione della voce del ricorrente nelle conversazioni intercettate.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII affronta anzitutto il primo motivo, dichiarandolo manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nei reati di danno a forma libera la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta realizzati gli atti da cui origina il meccanismo causale idoneo a produrre l’evento. A fronte di tali atti, solo una condotta attiva diretta a scongiurare l’evento può integrare la diminuente del recesso attivo. Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, citando, tra le altre, Sez. 2 n. 16054 del 2018, Sez. 2 n. 51514 del 2013, Sez. 5 n. 50079 del 2017 e Sez. 2 n. 24551 del 2015.
La Corte rileva inoltre che la Corte d’appello ha motivato specificamente sul punto, dando conto del fatto che la richiesta estorsiva era già pervenuta alla vittima con toni ultimativi. Già in quel momento, dunque, risultava superata la soglia del tentativo punibile, con conseguente esclusione della prospettata desistenza.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene formulato in termini non consentiti in sede di legittimità, risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori rispetto a quella dei giudici di merito, che con valutazione conforme hanno ravvisato gli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Non è consentito al giudice di legittimità procedere a una rilettura degli elementi di fatto ovvero all’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione, neppure se indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili. Sul punto sono richiamate Sez. 6 n. 5465 del 2020 e Sez. 1 n. 42369 del 2006.
Con riferimento all’identificazione degli interlocutori delle conversazioni intercettate, il Collegio ribadisce che il giudice può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano riconosciuto le voci degli imputati, nonché ogni altra circostanza che suffraghi il riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario. È richiamata Sez. 5 n. 20610 del 2021, secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, non è necessaria la perizia fonica quando il convincimento del giudice possa fondarsi su altri elementi, quali i contenuti delle conversazioni, il riconoscimento delle voci da parte della polizia giudiziaria e le intestazioni delle schede telefoniche.
La Corte sottolinea infine che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già quello tra prova e decisione. Le censure che sollecitano un differente apprezzamento dei significati probatori attengono al “fatto”, riservato al giudice del merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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