Inammissibile il ricorso per censure aspecifiche sulla mancata attenuante e sulla pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 19182 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione la cui censura sulla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. sia aspecifica e meramente riproduttiva di profili di doglianza già dedotti e disattesi in appello, essendo la valutazione dei relativi presupposti di fatto rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Non è consentito in sede di legittimità dedurre l’eccessività della pena, quando la sua graduazione sia stata esercitata in aderenza ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ne aveva confermato la condanna. Con il primo motivo lamentava la violazione di legge per la mancata concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno, mentre con il secondo deduceva vizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena inflitta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e, soprattutto, aspecifico, in quanto riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di appello. Ha ribadito il principio per cui la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è congrua e non illogica, come nel caso in esame dove erano state indicate la particolare gravità della condotta e l’intensità del dolo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la contestazione sull’eccessività della pena non fosse consentita in sede di legittimità. La difesa aveva invocato un inesistente diritto al minimo edittale, mentre la graduazione del trattamento sanzionatorio, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena