Estensione del divieto di dimora al luogo di lavoro legittima (Cass. pen. Sez. 5 n. 17982 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Il divieto di dimora di cui all’art. 283, comma 1, cod. proc. pen. non deve necessariamente avere una dimensione “comunale”, potendo riguardare un ambito spaziale più limitato, come una determinata zona di un Comune. Detta misura può essere applicata anche al luogo di lavoro, sebbene impedisca all’indagato di frequentarlo, quando ciò sia funzionale a fronteggiare il periculum per il quale la misura è disposta; è invece illegittimo il provvedimento che applichi il divieto di dimora al fine di vietare l’accesso a specifici edifici o di impedire l’esercizio di funzioni pubblicistiche, finalità per cui è preordinata la misura interdittiva dell’art. 289 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame di Roma aveva confermato la misura cautelare del divieto di dimora disposta nei confronti di un indagato nel Rione XVII del quartiere Castro Pretorio del Comune di Roma. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dei requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, nonché l’illegittimità della misura per essere stata utilizzata al fine di impedirgli di svolgere attività sindacale presso gli uffici del SIULP, situati nella zona interdetta.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto il motivo concernente l’insussistenza delle esigenze cautelari, richiamando il principio per cui l’attualità del pericolo non equivale all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative basata sulle modalità della condotta, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale. Nel caso di specie, il Tribunale aveva adeguatamente valorizzato il sistema consolidato di condotte criminose, realizzato avvalendosi del ruolo di segretario generale nazionale del SIULP e delle conoscenze ad alti livelli nella polizia di Stato.

Quanto alla dedotta illegittimità della misura perché di fatto impediente l’accesso al luogo di lavoro, la Corte ha ricordato che, se è illegittimo il provvedimento che applichi il divieto di dimora per proibire l’avvicinamento a determinati edifici, è invece ammissibile che tale misura riguardi un ambito spaziale limitato, come una zona di un Comune, non essendo necessaria una dimensione territoriale “comunale” analoga a quella prevista per l’obbligo di dimora di cui all’art. 283, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte ha inoltre chiarito che il divieto di dimora può essere applicato anche al luogo di lavoro dell’indagato, operando un necessario bilanciamento tra i diritti personali all’abitazione e al lavoro e le esigenze di cautela espressamente previste dall’art. 283, comma 5, cod. proc. pen. Tale applicazione è ammessa in particolare quando l’indagato non sia un pubblico ufficiale o non svolga un pubblico servizio, non potendo in tal caso trovare applicazione la misura interdittiva di cui all’art. 289 cod. proc. pen..

Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto legittima la misura del divieto di dimora limitata a una determinata zona di un Comune, sebbene ciò impedisca in concreto all’indagato di frequentare il proprio luogo di lavoro, quando sia funzionale a fronteggiare il periculum per il quale la misura è stata disposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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