Spese di lite e soccombenza del contumace: il giudice deve pronunciarsi (Cass. civ. Sez. 5 n. 60 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il criterio della soccombenza risiede nell’aver dato causa al processo, sicché essa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta evocata in giudizio, non si sia costituita. Ne consegue che, qualora la parte appellante risulti interamente vittoriosa, il giudice d’appello è tenuto a provvedere alla regolamentazione delle spese del grado anche nei confronti della parte contumace, non potendo esimersi da qualsivoglia pronuncia sul punto. Il sindacato di legittimità è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare le spese sia la loro quantificazione, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento, deducendo l’omessa notifica della cartella esattoriale presupposta e l’intervenuta prescrizione del credito. La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite, e il contribuente appellava la sola statuizione sulle spese. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello, liquidando le spese del primo grado in misura ridotta rispetto ai parametri medi, ma nulla disponeva per il grado di appello, in ragione della mancata costituzione della controparte. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui il contribuente censurava sia la riduzione delle spese del primo grado sia l’omessa liquidazione di quelle del secondo. Con riferimento al primo profilo, la riduzione operata dal giudice d’appello è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità, non sussistendo alcuna violazione di legge né carenza motivazionale, avendo il giudice di merito dato conto delle ragioni del dimezzamento in base all’art. 4 del D.M. 55/2014.
Diversamente, è stata ritenuta fondata la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 15, comma 2-septies, del d.lgs. n. 546/1992, che prevede la maggiorazione del 50 per cento delle spese di lite nel caso di procedimento instaurato ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice d’appello, pur avendo qualificato la domanda come ricorso contenente reclamo con proposta di mediazione, non aveva valutato l’applicabilità della maggiorazione, nonostante la norma risultasse vigente ratione temporis.
La Corte ha inoltre accolto la censura concernente le spese del secondo grado, affermando che la contumacia della parte soccombente non la esenta dalla condanna alle spese. La Commissione Tributaria Regionale, avendo accolto l’appello e riconosciuto la qualità di parte vittoriosa al contribuente, avrebbe dovuto provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello, senza potersi astenere dal pronunciarsi.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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