Inapplicabilità del silenzio-assenso al permesso di costruire rilasciato in base al piano casa regionale (TAR Puglia n. 847 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 non trova applicazione in relazione ad un progetto edilizio disciplinato ai sensi della legislazione regionale in materia di piano casa. Il carattere derogatorio della disciplina del silenzio-assenso comporta l’inapplicabilità dell’istituto in ordine ad un procedimento edilizio a sua volta caratterizzato da tratti derogatori rispetto alla disciplina ordinaria, dovendosi altrimenti dare vita ad una normativa eccentrica e priva di coerenza. L’istituto del silenzio-assenso trova applicazione esclusivamente con riferimento alle domande di permesso di costruire di carattere ordinario, così come disciplinate dall’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001. La dichiarazione di incostituzionalità dell’ultima proroga del piano casa regionale, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 10.02.2023, ancorando il termine ultimo per la fruizione del beneficio alla presentazione della pratica completa al 31.12.2021, preclude il rilascio del titolo edilizio per le istanze non complete a tale data.

Il Fatto

La società ricorrente presentava, in data 17.12.2018, un’istanza per il rilascio di un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un opificio in edificio residenziale, con aumento volumetrico, avvalendosi delle premialità di cui alla legge regionale n. 14/2009 (c.d. piano casa) e del D.Lgs. n. 28/2011. Il progetto veniva successivamente e ripetutamente rimodulato dalla società, con l’invio di elaborati progettuali aggiornati e nuovi conteggi volumetrici. Con nota prot. n. 6014 del 09.01.2023, il Comune dichiarava che non avrebbe inserito nel titolo edilizio la clausola di autotutela prevista in pendenza del giudizio di costituzionalità sulla proroga del piano casa, mentre con successiva nota prot. n. 0412930 del 05.12.2023 comunicava l’archiviazione “automatica” dell’istanza.

La società impugnava entrambe le note, deducendo l’ingiustificata inerzia comunale e assumendo che, nel frattempo, si fosse formato il silenzio-assenso sull’istanza. Il Comune eccepiva che la pratica non era completa alla data del 31.12.2021, termine ultimo previsto dalla normativa regionale per la fruizione delle premialità, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2023 che aveva dichiarato illegittima l’ultima proroga.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso principale, proposto avverso una nota meramente espositiva e anticipatoria di possibili determinazioni future, relative ad un permesso di costruire mai emanato: difetta, pertanto, la natura concreta ed attuale del pregiudizio lamentato. In ogni caso, l’impugnazione difetta di interesse, essendo il titolo edilizio non più ottenibile.

La Sezione, richiamando le precedenti sentenze nn. 688, 762, 763 e 997 del 2024 e la statuizione del Consiglio di Stato n. 9795/2025, ha escluso la formazione del silenzio-assenso per i titoli richiesti in base allo speciale regime derogatorio del c.d. piano casa. L’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, non trova applicazione in relazione ad un progetto edilizio disciplinato dalla legislazione regionale in materia di piano casa, essendo l’istituto applicabile esclusivamente alle domande di carattere ordinario.

Quanto alla possibilità di ottenere comunque il titolo, la Corte ha osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 10.02.2023, eliminando l’ultima proroga, ha ancorato il termine ultimo per la fruizione delle premialità alla presentazione della pratica completa entro il 31.12.2021. Tale condizione non ricorre nel caso di specie: la società ha presentato l’ultima consistente modifica progettuale in data 22.12.2021 e la tavola di progetto essenziale in data 18.01.2022, ottenendo la verifica favorevole di compatibilità paesaggistica solo in data 01.03.2022, oltre ad aver adempiuto agli obblighi energetico-impiantistici e alla attestazione ITACA solo nella seconda metà del 2022. Il ritardo nell’istruttoria non è imputabile all’Ente, ma è stato determinato dalle plurime variazioni progettuali e dalla lacunosa produzione documentale.

Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso principale inammissibile e improcedibile, e quello per motivi aggiunti inammissibile e comunque infondato nel merito, atteso che l’eventuale annullamento della nota di archiviazione non potrebbe comportare il positivo ripensamento dell’esito dell’istanza. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *