Piena conoscenza del titolo edilizio e decorrenza del termine di impugnazione (C.G.A.R.S. n. 533 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La piena conoscenza del provvedimento amministrativo, idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, coincide con la percezione dell’esistenza dell’atto e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, sì da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire. Essa non richiede la conoscenza integrale del provvedimento né degli atti endoprocedimentali, la cui ignoranza influisce semmai sul contenuto del ricorso e sulla definizione della causa petendi, e non sulla decorrenza del termine. La richiesta di accesso agli atti non è idonea ex se a differire i termini di proposizione del ricorso, dovendosi contemperare la tutela del vicino con l’affidamento del titolare del titolo edilizio e il principio di stabilità dei rapporti giuridici. Nei titoli edilizi il dies a quo si individua nell’inizio dei lavori se si contesta l’an dell’edificazione, nel completamento o nel grado di sviluppo degli stessi se si contesta il quomodo, salva la prova, anche presuntiva, della concreta anteriore conoscenza dell’atto lesivo.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, davanti al TAR Sicilia, del provvedimento comunale di accertamento di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate su un immobile di proprietà comune. La ricorrente, comproprietaria e vicina dell’area interessata, deduceva la lesione del proprio diritto di proprietà e contestava l’atto assunto a fondamento dell’intervento edilizio.
Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando un difetto di istruttoria a carico dell’amministrazione comunale, che non avrebbe verificato le contestazioni privatistiche sollevate dalla ricorrente. Avverso tale decisione hanno proposto appello principale gli aventi causa dei richiedenti il titolo ed appello incidentale il Comune di Catania, deducendo in via prioritaria l’irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della decorrenza del termine decadenziale, rilevando la fondatezza dei primi motivi di entrambi gli appelli, tra loro sovrapponibili. Il fulcro è la nozione di piena conoscenza del provvedimento, che l’art. 41, comma 2, c.p.a. individua quale momento di decorrenza del termine di sessanta giorni per l’impugnazione.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata, il Collegio chiarisce che la piena conoscenza non equivale alla conoscenza integrale dell’atto e degli atti endoprocedimentali. È sufficiente la percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua attuale portata lesiva. Solo la conoscenza integrale incide sul contenuto del ricorso e sulla causa petendi, come dimostra l’istituto dei motivi aggiunti.
Con riferimento specifico ai titoli edilizi, la Corte ricorda che il dies a quo si colloca all’inizio dei lavori quando si contesti l’an dell’edificabilità, mentre nel caso di contestazione del quomodo rileva il completamento o il grado di sviluppo dei lavori. Resta ferma la possibilità di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento in capo al ricorrente.
La Corte ribadisce altresì che l’accesso agli atti non è idoneo ex se a far differire i termini, poiché occorre contemperare la tutela del vicino con l’affidamento del titolare del titolo e con la stabilità dei rapporti giuridici. Nel caso di specie, gli elementi gravi, precisi e concordanti — la piena visibilità dei lavori, le richieste di accesso del luglio 2015, il tenore dell’istanza dell’1 marzo 2016 e il rilascio delle copie al coniuge delegato il 4 marzo 2016 — attestano la conoscenza dell’atto in epoca anteriore al secondo accesso. Non è decisiva l’assenza di una delega scritta, bastando la dichiarazione del delegato e il rapporto coniugale, con conseguente onere probatorio contrario a carico della ricorrente.
Accolti i primi motivi di entrambi gli appelli, con assorbimento dei secondi, la sentenza impugnata è riformata nel senso dell’irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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