Rettifica del PIF e vincolo paesaggistico: illegittima la modifica sostanziale del perimetro del bosco con procedura semplificata (TAR Lombardia n. 2782 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica di un Piano di Indirizzo Forestale è ammissibile solo per correggere refusi, meri errori materiali o cartografici che emergano in modo manifesto e immediato dalla documentazione del Piano, senza alcuna attività interpretativa della volontà dell’Amministrazione. La modifica che incida sostanzialmente sull’estensione della superficie boscata, in presenza di elementi non univoci sullo stato dei luoghi, non può essere adottata con la procedura semplificata, dovendo seguire l’ordinario iter di variante. L’atto successivo che, all’esito di una rinnovata istruttoria, modifichi il contenuto di un provvedimento precedente non è meramente confermativo ma è autonomamente lesivo e va impugnato nei termini propri. L’esclusione dei controinteressati dal sopralluogo, formalmente previsto dall’Amministrazione, viziata l’istruttoria sotto il profilo formale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante con il fondo di un altro privato, aveva ottenuto l’inserimento dei mappali 17, 19 e 703 del foglio 9 nel Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana, quali aree boscate non trasformabili. A seguito dell’istanza del confinante, la stessa Amministrazione aveva però adottato una determinazione di rettifica d’ufficio, riducendo il perimetro del bosco per circa 600 mq.
Dopo un supplemento istruttorio e un sopralluogo cui i delegati della ricorrente non avevano potuto partecipare, la Comunità Montana aveva emesso una seconda determinazione che ulteriormente riduceva l’area boscata, sempre qualificando l’intervento come mera correzione di errori cartografici. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti, deducendo carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione dei presupposti della rettifica, oltre a contestare l’eccezione di tardività sollevata dal controinteressato per la mancata tempestiva impugnazione della prima determinazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato l’eccezione di inammissibilità. La prima determinazione, pur lesiva, era stata superata dalla successiva, adottata all’esito di una rinnovata istruttoria e di una complessiva rivalutazione della situazione. Ne consegue che il provvedimento successivo non è meramente confermativo ma è atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, e su di esso si è trasferito l’interesse della ricorrente.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure, rilevando un modus procedendi ondivago dell’Amministrazione, che aveva dapprima classificato l’area come bosco all’esito di un sopralluogo e poi ne aveva ridotto il perimetro dando rilievo preponderante a incongruenze cartografiche, senza smentire le precedenti conclusioni. La contraddittorietà istruttoria è aggravata dalla mancata partecipazione dei delegati della ricorrente al sopralluogo, in violazione dell’autovincolo assunto dall’Amministrazione con la determinazione che aveva disposto il supplemento istruttorio.
Sotto il profilo sostanziale, la documentazione versata in giudizio offriva elementi consistenti a sostegno del carattere boscato dell’integrale superficie, richiamando il TAR la giurisprudenza secondo cui il bosco è un sistema vivente complesso e tendenzialmente permanente, di cui occorre accertare la sussistenza anche in base a un requisito naturalistico, oltre che dimensionale.
Quanto allo strumento utilizzato, la rettifica ex art. 80-bis del Regolamento PIF è legittima solo per eliminare errori materiali palesi e riconoscibili, senza attività interpretativa. Nel caso in esame non si trattava di emendare un mero errore tecnico, ma di rideterminare l’estensione della superficie boscata di un intero comparto, in presenza di elementi non univoci: un intervento di carattere sostanziale che avrebbe richiesto la procedura di variante, non il procedimento semplificato.
Il ricorso è stato accolto, con l’obbligo per la Comunità Montana di procedere a una nuova verifica delle caratteristiche delle aree, in contraddittorio con le parti e con il possibile supporto dell’ERSAF, al fine di stabilire se le particelle debbano essere incluse nelle superfici a bosco del Piano.
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Nota della Redazione
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