Soppressione ente e gestione liquidatoria obbligo aggiornamento bilancio chiusura (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 102 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione di un ente pubblico sottoposto a vigilanza cessa quando l’ente è soppresso e le sue funzioni sono attribuite a un nuovo soggetto giuridico. La prosecuzione di fatto dell’attività contabile dell’ente soppresso, con movimentazioni, scritture e operazioni su conti correnti successivi alla data di soppressione, costituisce un’anomalia rilevante sul piano della correttezza dei documenti contabili. Il bilancio di chiusura dell’ente soppresso deve riflettere gli elementi attivi e passivi alla data di cessazione, ma se la contabilità è stata aggiornata dopo tale data senza revisione del bilancio consuntivo, gli organi di vigilanza devono assumere determinazioni formali per fare chiarezza e consentire il riscontro con la contabilità del soggetto di nuova costituzione.
Il Fatto
L’ente pubblico economico preposto alla promozione del turismo è stato soppresso e le sue funzioni sono state attribuite a una società per azioni, la cui iscrizione al registro delle imprese ha segnato la data di cessazione dell’ente. In considerazione della trasformazione, il Consiglio di Presidenza ha disposto la cessazione del controllo con l’approvazione del referto sul bilancio dell’esercizio precedente; successivamente, la Sezione del controllo sugli enti è stata investita dell’individuazione del magistrato cui affidare il controllo sul periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e la soppressione.
Il bilancio di chiusura, relativo al periodo tra il 1° gennaio e il 5 marzo 2024, è stato redatto e approvato dall’organo di amministrazione dell’ente soppresso, con il parere favorevole del Collegio dei revisori, ed è stato poi approvato dall’amministrazione vigilante. La questione sottoposta all’esame della Corte riguarda la gestione finanziaria di quel periodo e i fatti di maggior rilievo intervenuti successivamente alla soppressione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce l’assetto normativo dell’ente, dalla trasformazione in ente pubblico economico fino alla soppressione disposta con il decreto-legge n. 44 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 2023. La norma ha previsto la costituzione della nuova società, il trasferimento dei rapporti attivi e passivi al Ministero del turismo e il transito del personale nel nuovo soggetto. La data di soppressione è stata individuata con l’iscrizione della società al registro delle imprese.
Il bilancio di chiusura è stato adottato dall’organo di amministrazione dell’ente soppresso in carica alla data di cessazione. La Corte rileva che, come nell’esercizio precedente, il documento non è accompagnato dall’attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, incarico rimasto vacante: ne deriva l’assenza della verifica di corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri contabili e della loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta.
Sul piano patrimoniale, la Sezione dà atto di un patrimonio netto in incremento e di un attivo circolante composto in prevalenza da disponibilità liquide di rilevante entità, a fronte di debiti in riduzione. Il conto economico chiude con un utile generato soprattutto dai contributi in conto esercizio, rapportati ai giorni di attività effettivamente svolti dall’ente prima della cessazione.
Il profilo centrale del controllo riguarda però la condotta successiva alla soppressione. Dalla documentazione acquisita emerge che l’ente ha rivolto istanze per ricevere indicazioni sulle modalità di estinzione e che il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso l’avviso che l’ente soppresso potesse compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura, non oltre la data di soppressione. Risulta invece che la contabilità è proseguita con ulteriori movimentazioni e operazioni sui conti correnti, e che alla data del 30 giugno 2025 le chiusure e le cancellazioni non erano ancora perfezionate.
La Sezione, nel prendere atto che l’ente ha continuato ad operare anche dopo l’approvazione del bilancio, rileva l’anomalia di un aggiornamento contabile successivo alla soppressione al quale non ha fatto seguito una revisione del bilancio consuntivo. Richiama pertanto l’attenzione del Ministero vigilante e del Ministero dell’economia e delle finanze sulla necessità di assumere determinazioni formali, aggiornare i documenti contabili e consentire il regolare riscontro con la contabilità della società di nuova costituzione, l’approvazione di un bilancio consuntivo finale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.