Accesso difensivo all’anagrafe tributaria del coniuge nel giudizio di separazione (TAR Campania n. 1376 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti acquisiti dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti dati reddituali, patrimoniali e finanziari inseriti nell’anagrafe tributaria e nell’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso difensivo di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. L’accesso è esercitabile indipendentemente dai poteri istruttori del giudice civile, compresi quelli degli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., e può avvenire mediante estrazione di copia. Nel giudizio di separazione o divorzio, l’interesse difensivo del coniuge alla determinazione dell’assegno di mantenimento prevale sulla riservatezza economico-finanziaria dell’altro, quando l’ostensione sia necessaria e strumentale. L’erronea individuazione dell’ufficio competente non giustifica il diniego né il silenzio: l’Amministrazione deve inoltrare internamente l’istanza. Il documento acquisito resta vincolato alla sola finalità difensiva per cui è stato osteso.
Il Fatto
La ricorrente, parte di un giudizio di separazione personale pendente dinanzi al giudice ordinario, ha inviato all’Agenzia delle Entrate, a mezzo PEC, un’istanza di accesso documentale per ottenere copia di dichiarazioni dei redditi, certificazioni uniche, modelli 770, atti del registro, contratti di locazione e comunicazioni dell’archivio dei rapporti finanziari riferiti al coniuge. L’obiettivo dichiarato era dimostrare la capacità reddituale e patrimoniale del coniuge ai fini della definizione degli aspetti economici della separazione.
Decorsi trenta giorni senza riscontro, si è formato il silenzio-inadempimento. L’Amministrazione, costituitasi, ha sostenuto di non aver rinvenuto l’istanza nei propri archivi, ipotizzando un mancato inoltro interno, e ha manifestato disponibilità a prenderla in carico. Nessun provvedimento espresso è però seguito. Il controinteressato non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la fattispecie come accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, che garantisce l’ostensione dei documenti necessari a curare o difendere i propri interessi giuridici. La ricorrente ha dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale, funzionale alla tutela delle proprie ragioni nel giudizio di separazione, con particolare riguardo alla determinazione dell’assegno di mantenimento.
Il fondamento della pretesa è individuato nell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2020, che ha affermato come i dati reddituali e patrimoniali presenti nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, siano documenti amministrativi accessibili. L’accesso difensivo prescinde dall’esercizio dei poteri istruttori civili di esibizione e informazione e da quelli d’ufficio nei procedimenti di famiglia. Può quindi essere esercitato anche mediante estrazione di copia.
La Sezione valorizza la strumentalità dell’accesso rispetto a una situazione giuridicamente tutelata, che nel caso di specie è evidente e non contestata. Richiama la propria sentenza n. 5465 del 2024, che proprio in ambito familiare qualifica come meritevole la pretesa ostensiva del coniuge, e la sentenza del TAR Campania, Salerno, n. 1988/2024, secondo cui la riservatezza economico-finanziaria del controinteressato recede di fronte all’interesse difensivo già attualizzato dal giudizio pendente.
Le difese dell’Amministrazione non sono accolte. Il mancato reperimento dell’istanza per un presunto errore di inoltro interno è irrilevante: l’interessato ha adempiuto al proprio onere inviando la richiesta a un indirizzo PEC ufficiale, e le disfunzioni organizzative non possono pregiudicare il diritto soggettivo all’accesso. In tal senso opera il principio per cui l’erronea individuazione della struttura competente non legittima il diniego, potendo l’Amministrazione inoltrare internamente l’istanza. La stessa disponibilità manifestata non è stata seguita da alcun atto concreto, confermando la persistenza dell’inadempimento.
Il ricorso è dunque accolto. È dichiarato l’obbligo di consentire l’accesso mediante estrazione di copia, con oscuramento dei dati personali di soggetti terzi non rilevanti. Il dato acquisito resta vincolato alla sola finalità difensiva per cui l’ostensione è stata richiesta. Le spese del giudizio sono integralmente compensate, in ragione del comportamento processuale dell’Amministrazione. È disposta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso professionale.
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Nota della Redazione
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