L’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente va decisa dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3525 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile e deve essere accolto qualora la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, sia stata notificata all’Amministrazione debitrice e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’Amministrazione a eseguire il giudicato entro un termine assegnato, con nomina fin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica (c.d. Carta docente) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Nonostante l’inerzia dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso in ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’erogazione della Carta docente e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione risulta passata in giudicato, come dichiarato dal cancelliere, e notificata all’Amministrazione in data anteriore alla proposizione del ricorso. Risulta pertanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo per poter procedere all’esecuzione giudiziale.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la sentenza dotata di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. In assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza, il ricorso è accolto. L’Amministrazione è condannata a erogare alla ricorrente gli importi dovuti entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato quale Commissario ad acta, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, provvedendo all’esecuzione dell’incarico entro i successivi 60 giorni. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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