Enunciazione di atto in caso d’uso e imposta di registro (Cass. civ. Sez. V n. 2537 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986, deve escludersi che il mero richiamo dell’atto non registrato in un atto registrato possa configurare un’ipotesi d’uso. La sola enunciazione degli atti soggetti a registrazione in caso d’uso è tuttavia assoggettata all’imposta di registro a prescindere dall’uso di cui al citato art. 6. Ne consegue che il bene sapeva, sin dal primo grado, che la doppia tassa fissa riguardava il decreto ingiuntivo e il contratto in esso enunciato, con conseguente congruità della motivazione dell’avviso di liquidazione. L’imposta di registro è imposta d’atto e colpisce tutti gli atti previsti dalla legge come ad essa soggetti, secondo il principio di autonomia dei singoli negozi.
Il Fatto
Una società propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta di registro, emesso in relazione a un decreto ingiuntivo del 2015 del Giudice di Pace, con cui la società aveva ottenuto tutela per un credito verso terzi fondato su un rapporto negoziale soggetto a IVA.
La contribuente contesta l’omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’atto, la carenza di allegazione degli atti sottoposti a tassazione e la doppia imposizione dello stesso rapporto, per avere l’Ufficio applicato l’imposta sia sull’atto enunciante sia su quello enunciato. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende il primo motivo, rilevando che non vi è omessa pronuncia: i giudici di appello hanno espressamente respinto la doglianza sulla motivazione dell’atto, affermando che esso recava in sé tutti gli elementi, anche normativi, che lo rendevano sufficientemente motivato e intelligibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce un principio già affermato: in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti lo rendano agevolmente individuabile e conoscibile senza complessa attività di ricerca (cfr. Cass. n. 11283 del 07/04/2022; Cass. n. 30084 del 26/10/2021). Nella specie l’avviso recava precisa indicazione degli estremi dell’atto tassato e dei criteri tariffari applicati.
Il terzo motivo, esaminato congiuntamente al quarto, è in parte inammissibile e in parte infondato. La ricorrente attinge direttamente l’atto impositivo senza riprodurlo né indicarne la collocazione nel fascicolo, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che impone l’autosufficienza del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 34469 del 2019). La questione è inoltre nuova, non esaminata dai giudici territoriali, e non può essere recuperata in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986: perché si configuri l’enunciazione occorre che nell’atto registrato vi sia espresso richiamo al negozio, con menzione degli elementi costitutivi idonei a identificarne natura e contenuto. Nel caso in esame il decreto monitorio indicava soggetti, contenuto oggettivo e portata dell’operazione negoziale, essendo stato richiesto dalla stessa società il pagamento di un’opera professionale non pagata.
La Corte chiarisce poi che il mero richiamo dell’atto non registrato in atto registrato non integra un’ipotesi d’uso ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. Cass. n. 5946 del 14.03.2007). Il tenore letterale dell’art. 22, che prevede la penna pecuniaria solo per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, impone di ritenere inclusi nel suo ambito anche gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, la cui sola enunciazione è sufficiente a legittimare la tassazione (cfr. Cass. n. 18454 del 21/09/2016; Cass. n. 32910 dell’8.11.2011).
Infine, l’imposta di registro è imposta d’atto e la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto non esclude la tassazione in misura fissa di quest’ultimo, ove enunciato, come contemplato dal terzo comma dell’art. 22. Il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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