TOSAP dovuta anche in assenza di materiale occupazione dell’area: la concessione è il presupposto impositivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 8099 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TOSAP, il presupposto impositivo si realizza con il rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione, che determina la giuridica disponibilità del bene in capo al concessionario e la sua sottrazione alla pubblica utilità. È irrilevante che il concessionario non abbia materialmente occupato l’area. La legittimazione passiva spetta al titolare dell’atto concessorio o autorizzativo e solo in mancanza di questo all’occupante di fatto.
Il Fatto
Il Comune di Campobasso aveva notificato un avviso di accertamento con cui liquidava, per l’anno d’imposta 2008, la somma di 6.373,00 € a titolo di TOSAP nei confronti di una società, in relazione all’area concessale per la realizzazione di un impianto di carburanti. La Commissione tributaria regionale del Molise aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che la tassa non fosse dovuta in assenza di materiale occupazione dell’area, pur in presenza di una concessione comunale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso del Comune, che lamentava la violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993. La Suprema Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8628/2020, secondo cui l’obbligazione tributaria discende direttamente dalla legge e il soggetto passivo è, in via principale, il titolare della concessione. Il criterio di tassazione dell’occupante di fatto è un’ipotesi residuale, che ricorre solo in mancanza di un provvedimento concessorio o autorizzativo.
La Corte ha precisato che il provvedimento di concessione determina la giuridica disponibilità del bene da parte del concessionario e la correlativa sottrazione alla pubblica utilità, il che è sufficiente a integrare il presupposto impositivo. Le vicende che hanno impedito la materiale detenzione del bene sono circostanze fattuali che non incidono sul titolo che legittima la ripresa fiscale.
Il secondo motivo di ricorso è stato invece dichiarato inammissibile, in quanto non articolava una critica alla decisione del giudice di appello che aveva compensato le spese in ragione della controvertibilità della questione. La Corte ha infine compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, considerato il sopravvenuto intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
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Nota della Redazione
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