Contumace involontario e notifica a persona estranea al destinatario (Cass. civ. Sez. V n. 10906 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione tardiva ex art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il contumace involontario deve allegare e provare non solo la causa della nullità della notificazione dell’atto introduttivo, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo per effetto di quel vizio. Quando la notificazione è stata invalidamente eseguita in luogo o con consegna a persona priva di collegamento col destinatario, la relativa allegazione è implicita nella deduzione del vizio e non opera alcuna presunzione iuris tantum di conoscenza del processo; grava sulla controparte l’onere di dimostrare che tale conoscenza vi sia comunque stata.

Il Fatto

Il contribuente impugna due avvisi di accertamento di maggior reddito a fini Irpef per gli anni di imposta 2005 e 2006, scaturiti da accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. La CTP di Roma accoglie i ricorsi riuniti. La CTR del Lazio accoglie l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo non necessaria l’esibizione dell’autorizzazione alle indagini e l’assenza di prova giustificativa dei versamenti ricevuti.

Il contribuente propone ricorso per cassazione, premettendo di aver conosciuto la sentenza d’appello solo in occasione della notifica della cartella di pagamento. Il ricorso è spedito oltre il termine lungo, ma l’istante invoca la disciplina del contumace involontario, deducendo l’inesistenza o la nullità della notifica dell’appello erariale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, pacificamente proposto oltre il termine lungo. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il contumace involontario deve allegare, a pena di inammissibilità, sia la nullità della notificazione sia la conseguente mancata conoscenza del processo. Cass. n. 15635/2009, n. 7316/2006, n. 19225/2007, n. 20307/2012 e n. 19574/2015 confermano tale impostazione, mentre Cass. n. 23545/2015 non suffraga la tesi restrittiva dell’Avvocatura.

Quanto al riparto dell’onere probatorio, il Collegio distingue tra inesistenza e nullità della notifica. Nel primo caso la mancata conoscenza si presume iuris tantum ed è la controparte a dover dimostrare il contrario. Nel secondo, invece, la presunzione opera a favore della conoscenza e l’impugnante deve provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto. Su questa linea si pongono Cass. Sez. Un. n. 14570/2007, n. 2817/2009, n. 1308/2018.

La Corte dà atto della precisazione di Cass. n. 28425/2023, che ha adeguato il tradizionale principio alla sistematica qualificatoria dei vizi delle notificazioni fissata da Cass. Sez. Un. n. 14916/2016. Poiché la distinzione tra nullità e inesistenza è ormai superata, si deve attribuire rilievo alle peculiarità concrete dell’invalidità per modulare gli oneri di allegazione e prova, a tutela dell’effettività del diritto di difesa.

Ne deriva il principio secondo cui, se la notifica è stata eseguita con consegna a persona priva di collegamento col destinatario, l’allegazione della mancata conoscenza è implicita nella deduzione del vizio e non opera alcuna presunzione iuris tantum di conoscenza. Nel caso di specie la relata attesta la consegna a soggetto diverso dal destinatario, circostanza incontestata, e la mancata prova dell’effettivo invio della comunicazione di avvenuta notifica conferma la nullità; la controparte non ha dimostrato che il contribuente abbia comunque avuto contezza del processo.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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