Obbligo della Regione di pagare le prestazioni sanitarie convenzionate (Cass. civ. Sez. III n. 16978 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Regione è passivamente legittimata al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento, in via concorrente e alternativa rispetto a eventuali atti volontari di assunzione del debito, in forza dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993. È affetta da omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. la sentenza d’appello che richiami la norma ma non decida il motivo di gravame sul punto, ritualmente proposto e trascritto in adempimento dell’onere ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ.. La mancata contestazione del contenuto del piano di rientro è irrilevante quando manchi in giudizio la delibera di approvazione, della quale si ignorano contenuto e condizioni. La motivazione che dichiari non specifica l’impugnazione di capi di domanda non individuati, e in realtà già oggetto di censura, è apparente.
Il Fatto
Una casa di cura ha reso prestazioni sanitarie in favore di una Asl, maturando un credito di circa 473.000 euro, poi ceduto a una società di factoring. La Asl ha corrisposto la somma in ritardo, sicché la cessionaria ha agito, nei confronti della Asl e della Regione, per il pagamento degli interessi.
Il tribunale ha rigettato entrambe le domande: quanto alla Regione, per il difetto di deposito della delibera con cui essa avrebbe assunto il carico della spesa; quanto alla Asl, perché non le era opponibile la convenzione stipulata con le case di cura, che prevedeva il pagamento degli interessi di mora in cambio della rinuncia alle azioni legali. La Corte d’appello ha confermato. Ricorre la cessionaria con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, lamentano travisamento della prova e violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: l’obbligazione della Regione sarebbe desumibile dal piano di rientro depositato e non contestato. La Corte li dichiara inammissibili. Una volta che il giudice del merito ha ancorato la rilevanza alla delibera di approvazione, la produzione del piano è priva di decisività, perché la rilevanza risiede proprio nell’approvazione; mancando questa, si ignorano contenuto e condizioni dell’atto.
La non contestazione è poi irrilevante per un duplice ordine di ragioni: la Regione si è limitata a non contestare l’esistenza del piano, mentre è stata la Asl ad affermare l’esistenza della delibera di approvazione, sicché difetta la contestazione del convenuto sulla questione controversa.
Il terzo motivo è invece fondato. La ricorrente deduce che l’obbligazione regionale deriva direttamente dalla legge, segnatamente dall’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, come interpretato dalla giurisprudenza successiva. La Corte riqualifica la censura come omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.: la Corte territoriale, in esordio della motivazione, ha richiamato il contenuto della norma, ma ha poi omesso di decidere il motivo di appello che la ricorrente aveva trascritto in adempimento dell’onere ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ..
Il quarto motivo è inammissibile. La ricorrente contesta l’interpretazione dell’accordo quanto ai crediti oggetto di rinuncia, anteriori o successivi al 1989. La Corte rileva che la decisione impugnata non opera tale distinzione: la ratio del rigetto sta nel difetto di prova della rinuncia alle azioni, quale che fosse la data di maturazione dei crediti.
Il quinto motivo è fondato. La sentenza d’appello aveva dichiarato non specifica l’impugnazione di un “resto”, ossia di capi di domanda non decisi in primo grado. La Corte osserva che non è dato comprendere quali siano tali capi, che altro non sono se non quelli già discussi in ordine a capitale e interessi, oggetto dei motivi precedenti. La motivazione è dunque apparente. Il ricorso è accolto nei predetti termini, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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