Fatture per operazioni inesistenti e motivazione apparente della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 18303 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA, l’Amministrazione finanziaria assolve all’onere di provare l’inesistenza, oggettiva o soggettiva, delle operazioni documentate da fattura anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Il giudice tributario è tenuto a valutare singolarmente e complessivamente gli elementi indiziari e solo dopo, se li ritenga qualificati, a esaminare la prova contraria del contribuente. È affetta da motivazione apparente, e quindi nulla per error in procedendo, la sentenza che, dietro la parvenza di una giustificazione, non renda percepibile il fondamento della decisione, così violando l’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e il minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società la indetraibilità dell’IVA relativa a due fatture passive emesse da una ditta per lavori edili che l’Ufficio riteneva inesistenti, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello della società contribuente, ritenendo l’atto impositivo motivato in modo insufficiente e generico, e valorizzando la documentazione prodotta dalla parte. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la società resisteva con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita tardività, rigettandola: poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto con ricorso del 31 gennaio 2008, trova applicazione il termine annuale di impugnazione dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., nella versione vigente ratione temporis, anteriore alla modifica dell’art. 46, comma 17, legge n. 69/2009.
Nel merito, la Corte ricostruisce il regime probatorio delle operazioni inesistenti. L’onere di provare che l’operazione documentata dalla fattura non è stata mai posta in essere, o lo è stata da soggetto diverso dall’emittente, ricade sull’Amministrazione, che può assolvervi indicando elementi presuntivi o anche solo indiziari. Costituisce valido indizio la circostanza che l’emittente fosse priva di idonea struttura organizzativa, di locali, mezzi e personale.
Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare anche la consapevolezza del destinatario, non intesa come partecipazione all’accordo fraudolento, ma come conoscenza o conoscibilità, con l’ordinaria diligenza, dell’inserimento dell’operazione in una evasione fiscale. Nelle operazioni oggettivamente inesistenti, invece, non è richiesta la prova della mala fede del contribuente.
Assolto l’onere dell’Ufficio, questo si sposta sul contribuente, che deve dimostrare la fonte legittima della detrazione ovvero l’effettività dell’operazione; non bastano la regolarità formale delle scritture o le evidenze dei pagamenti, strumenti idonei a far apparire reale un’operazione fittizia. Il giudice tributario deve valutare gli indizi singolarmente e complessivamente, dando conto in motivazione degli esiti del proprio giudizio.
Su questa base la Corte accoglie il secondo motivo, con assorbimento degli altri due, e cassa la sentenza impugnata. I giudici di appello non hanno indicato le ragioni per cui la società contribuente avrebbe dimostrato quale fosse l’impresa esecutrice, né gli elementi probatori da cui hanno tratto il convincimento, valorizzando circostanze non decisive e omettendo di considerare gli elementi sintomatici di frode forniti dall’Ufficio. Il rinvio è disposto alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.