Onere di specificazione dei canoni ermeneutici nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 3397 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio costituisce indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione, il quale denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione della clausola, non può limitarsi a richiamare le regole codicistiche, ma ha l’onere di specificare i canoni in concreto assunti come violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato. La censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni.
Il Fatto
Una società immobiliare conveniva in giudizio, davanti alla sezione distaccata del Tribunale di Firenze, il consorzio affidatario dei lavori dell’alta velocità ferroviaria e la società concessionaria dell’opera. L’attrice deduceva che la realizzazione della tratta Bologna-Firenze aveva compromesso l’approvvigionamento idrico del proprio complesso immobiliare, essiccando i due pozzi sorgivi che lo alimentavano, e chiedeva il risarcimento del danno e, in via alternativa, l’indennizzo per atto lecito.
Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, accoglieva quella indennitaria verso la sola concessionaria e, in senso parzialmente diverso, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1738/2019, riteneva che la clausola di manleva contenuta nella Convenzione tra concedente e general contractor riguardasse i soli danni contrattuali ed extracontrattuali, non l’indennizzo da atto lecito. Avverso tale decisione la società incorporante della concessionaria proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., sostenendo che il giudice di appello non avesse indagato la comune intenzione delle parti e avesse interpretato la clausola di manleva limitandola ai soli illeciti. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
La Corte di appello, osserva il Collegio, non si era fermata al solo criterio letterale. Essa aveva esaminato i tre paragrafi dell’art. 22 della Convenzione del 15/10/1991 e li aveva letti unitamente all’art. 19, dedicato alle espropriazioni, applicando il criterio di interpretazione delle clausole “le une per mezzo delle altre” ai sensi dell’art. 1363 cod. civ.
Il percorso del giudice di merito risultava plausibile: accertata la insussistenza del fatto illecito, la manleva pattuita andava riferita ai soli danni contrattuali ed extracontrattuali, non all’indennizzo da fatto lecito, che incombe sulla pubblica amministrazione o sul concessionario e non è trasferibile verso i terzi pregiudicati salvo apposita clausola.
Di fronte a tale interpretazione, la ricorrente non ha indicato quali canoni ermeneutici fossero stati in concreto violati, né il punto e il modo in cui il giudice se ne fosse discostato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, quando di una clausola sono possibili più letture, non è consentito alla parte dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 6156 del 2019; Cass. n. 5647 del 2019; Cass. n. 27136 del 2017; Cass. n. 995 del 2021).
Anche il secondo motivo è inammissibile: la Corte di appello non ha omesso di pronunciare sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva, avendola risolta in via assorbente, e il ricorrente non ha specificato, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., se e in quali termini avesse proposto un motivo di appello sul mancato accoglimento della domanda risarcitoria. Il terzo motivo è parimenti inammissibile: censurando la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., la ricorrente chiede in realtà una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, estranea al giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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