Obbligo di esecuzione della sentenza passata in giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 113 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato, la pubblica amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato che abbia accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione di una somma certa, liquida ed esigibile. Le difficoltà organizzative, le questioni relative alla competenza interna o ai rapporti tra diverse amministrazioni non integrano giustificato motivo di inadempimento. Il termine assegnato per l’ottemperanza decorre dalla comunicazione della sentenza. In caso di perdurante inerzia, il giudice può nominare fin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dipendente pubblico della stessa amministrazione, senza liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente con incarichi di supplenza, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne dichiarava il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio indicati, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre rivalutazione e interessi.
Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione, a fronte della dedotta mancata ottemperanza, non aveva addotto giustificazioni valide.
In particolare, il Collegio ha qualificato come irrilevanti le problematiche di natura tecnico-amministrativa sollevate dalla Ragioneria Generale dello Stato, attenendo esse a questioni di competenza e di organizzazione interna. Tali profili, relativi ai rapporti tra le diverse amministrazioni coinvolte, non possono infatti incidere sull’obbligo di dare esecuzione a un titolo giudiziale definito che impone il pagamento di una somma certa, liquida ed esigibile.
Sul piano dell’ordinamento generale, l’amministrazione dell’Istruzione è obbligata al pagamento in forza del titolo esecutivo e non vi ha provveduto. Il giudice ha pertanto condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza, per la sorte capitale e gli interessi legali, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, il TAR ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie presso il Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
Nota della Redazione
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