Nessuna pensione privilegiata per ernia discale non dipendente da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 97 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità è atto autonomamente lesivo e immediatamente impugnabile davanti al giudice contabile, indipendentemente dal risvolto relativo all’equo indennizzo. L’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, nel sancire l’unicità dell’accertamento, attribuisce al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio valenza definitiva anche per la successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. Il requisito della preventiva domanda amministrativa di cui all’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. è soddisfatto quando l’istanza sia stata presentata e su di essa l’Amministrazione abbia provveduto in senso negativo. Ai fini del riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, l’accertamento del requisito sanitario si fonda sui criteri medico-legali di causalità; la natura degenerativa e multifattoriale della patologia lombare esclude il nesso eziologico con il servizio, anche in via concausale.

Il Fatto

Il ricorrente si arruolava nell’Esercito e prestava servizio presso un reggimento di artiglieria contraerei, con mansioni di movimentazione manuale di componenti d’arma e sistemazioni di carichi rilevanti. Nel 2005 presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia del rachide lombosacrale, ai fini dell’equo indennizzo.

La competente commissione medica riscontrava l’infermità ascrivibile a una categoria tabellare; il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva però parere negativo, recepito dal Ministero della Difesa con decreto di rigetto. Investita la Sezione giurisdizionale regionale, questa riconosceva in primo grado il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria. La Seconda Sezione Centrale d’Appello accoglieva il gravame dell’Amministrazione e rimetteva gli atti alla Sezione ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., così pervenendosi al ricorso in riassunzione deciso con la presente pronuncia.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice respinge entrambe le eccezioni dell’Amministrazione. Quanto alla carenza di interesse ad agire, il decreto ministeriale di rigetto ha inciso con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario, rendendo attuale e concreto l’interesse al ricorso; la circostanza che l’accertamento richieda complesse verifiche tecnico-valutative, rese più difficoltose dal trascorrere del tempo e dalla rarefazione documentale, rafforza la lesione del diritto di difesa del ricorrente.

Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per assenza della specifica domanda amministrativa di pensione privilegiata. Il ricorrente aveva inoltrato l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, e il giudizio è proprio finalizzato a tale accertamento. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. prevede l’inammissibilità solo quando sulla domanda non vi sia stato alcun provvedimento amministrativo, evenienza che non ricorre poiché il ricorrente contesta l’atto provvedimentale di non riconoscimento.

Il Giudice richiama quindi l’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, rubricato “Unicità di accertamento”, che qualifica il riconoscimento come accertamento definitivo anche per l’equo indennizzo e il trattamento pensionistico di privilegio. Da ciò discende l’autonoma lesività del diniego e la duplice funzione dell’accertamento medesimo, il che rende il provvedimento autonomamente impugnabile.

Sul merito, la Corte si avvale della consulenza tecnica disposta in istruttoria. Il consulente, dopo esame clinico e documentale, ha accertato un quadro caratterizzato da modesti deficit di motilità del rachide lombosacrale e segni neurologici compatibili con sofferenza radicolare, sul terreno di artrosi lombosacrale diffusa. Le patologie del rachide, osserva il perito, hanno genesi multifattoriale, correlata all’età, a predisposizioni individuali e ad abitudini di vita; le ernie discali rappresentano evenienze frequenti nella popolazione generale e non costituiscono di per sé elemento distintivo di professionalità lesiva.

La sintomatologia è emersa dodici anni dopo il servizio, senza evento acuto o traumatico cui attribuire la lesione. In base al criterio statico-epidemiologico sussiste un’elevata probabilità di spontanea insorgenza in soggetti della stessa età anche non militari. Applicati i criteri medico-legali di causalità — cronologico, topografico, efficienza, plausibilità, continuità fenomenica — il consulente esclude il nesso eziologico con il servizio, anche in via concausale, e l’ascrivibilità a categoria tabellare. Il parere, ritenuto attendibile e coerente, conduce al rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna del ricorrente anche alle spese della consulenza tecnica d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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