Nullità della sentenza per omessa trattazione scritta dopo istanza di discussione da remoto (Cass. civ. Sez. 5 n. 1071 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la normativa emergenziale di contrasto all’epidemia da Covid-19 consente di sostituire l’udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti, lasciando all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative all’interno dell’ufficio, può essere sostituita dalla trattazione scritta, da considerarsi equivalente all’udienza. La decisione del giudice di disporre la trattazione scritta deve esplicitare le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta, perché la regola rimane quella dell’udienza. La mancata concessione della discussione, in presenza o da remoto, e della trattazione scritta, impedendo ogni contraddittorio nella fase decisionale, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione l’IVA relativa all’anno d’imposta 2011, afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti, consistite in cessioni comunali di autovetture prive della documentazione relativa al trasporto e del pagamento. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo l’accertamento legittimo per mancata prova delle cessioni. La Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava, con il terzo motivo, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 27 d.l. n. 137 del 2020, sostenendo di aver proposto istanza di discussione orale mediante collegamento da remoto, del tutto ignorata dalla CTR che aveva deciso la causa ad esito di udienza “non partecipata”.
La Corte ha ritenuto la censura fondata e logicamente prioritaria, con conseguente assorbimento dei restanti motivi. Richiamata la normativa emergenziale, che autorizza lo svolgimento dell’udienza da remoto e prevede, in alternativa, la decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti insista per la discussione, la Corte ha precisato che, ove non sia possibile il collegamento da remoto per carenze organizzative dell’ufficio, si procede mediante trattazione scritta, con concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Nel caso di specie, la CTR, a fronte dell’istanza con cui la difesa aveva insistito per l’udienza di discussione, senza dare atto dell’impossibilità di procedere al collegamento da remoto né del decreto presidenziale autorizzativo del rito emergenziale, non aveva concesso i termini per la trattazione scritta, decidendo direttamente la causa sulla base degli atti.
La Corte ha quindi ribadito che, attesa l’equivalenza tra udienza di discussione e trattazione scritta, la decisione della causa senza consentire alla parte di partecipare all’udienza, anche da remoto, nonostante la specifica richiesta, integra una nullità processuale che travolge la sentenza per violazione del diritto di difesa. Nel caso di specie, la lesione delle prerogative difensive risultava ancor più grave, poiché negando alla parte sia l’udienza di discussione, in presenza o da remoto, sia la trattazione scritta, si era impedito ogni contraddittorio nella fase decisionale.
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Nota della Redazione
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