Inerzia del MASE nella VIA e silenzio assenso del Ministero della Cultura (TAR Puglia n. 94 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha un obbligo autonomo di concludere il procedimento di valutazione di impatto ambientale, anche in caso di ritardi o inerzie dei soggetti coinvolti nel procedimento, atteso il carattere perentorio dei termini ex art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006. L’istituto del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, disciplinato dall’art. 17-bis della l. n. 241/1990, si applica anche al procedimento di VIA statale: l’inerzia dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, chiamata a rendere il proprio assenso, determina la formazione dell’assenso implicito, che consente all’amministrazione procedente di adottare il provvedimento conclusivo.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), rimasto silente sull’istanza di rilascio del provvedimento di VIA per un impianto agrivoltaico, presentata nelle more del procedimento. Il progetto era stato giudicato di interesse pubblico prevalente ai sensi del Regolamento UE n. 2577/2022, e la Commissione PNRR-PNIEC aveva già espresso parere favorevole di compatibilità ambientale. Nonostante la trasmissione dello schema di provvedimento, il Ministero della Cultura non aveva reso alcun atto di assenso, e i termini procedimentali risultavano spirati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, richiamando i propri precedenti e quelli di altri Tribunali regionali, ha affermato che l’obbligo del MASE di pronunciarsi sull’istanza di VIA permane anche in presenza di eventuali inadempienze delle altre amministrazioni coinvolte. La natura perentoria dei termini del procedimento di VIA, sancita dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, rende ingiustificato ogni ulteriore ritardo.

La sentenza chiarisce che il silenzio del Ministero della Cultura, amministrazione diversa da quella procedente, non può paralizzare il procedimento. L’art. 17-bis della l. n. 241/1990 configura un meccanismo di silenzio assenso che, quale paradigma generale dell’azione amministrativa, trova applicazione anche nei procedimenti di VIA, che si concludono con una decisione “pluristrutturata”. L’inerzia dell’amministrazione interpellata equivale a un atto di assenso, legittimando il MASE ad adottare il provvedimento finale.

Accertata la formazione del silenzio assenso quanto all’atto di competenza del Ministero della Cultura, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del silenzio del MASE e ne ha ordinato la conclusione del procedimento con atto espresso, entro il termine di sessanta giorni. Il Collegio ha riservato la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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