Inammissibili i motivi di ricorso reiterativi e generici (Cass. pen. Sez. VII n. 31409 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con corretti argomenti logici e giuridici, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti. È parimenti inammissibile il motivo che, contestando la motivazione della sentenza impugnata, non indichi gli elementi posti a base della censura e non consenta al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, risultando generico per indeterminatezza ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Parimenti estraneo al sindacato di legittimità è il motivo finalizzato a ottenere una differente ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, in assenza di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito. All’inammissibilità del ricorso consegue quella dei motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Messina, in data 15 settembre 2023, aveva confermato la sua affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli art. 416 cod. pen., art. 628 cod. pen. e art. 624-bis cod. pen., oltre alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Con quattro motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto associativo, alla correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità per il reato di rapina, al vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato di furto in abitazione e, infine, alla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile. La questione approda così al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta separatamente i quattro motivi, tutti accomunati da un identico vizio di specificità. Il primo motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del delitto di cui all’art. 416 cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito.

I giudici di appello, osserva la Corte, con corretti argomenti logici e giuridici, hanno riconosciuto l’esistenza del sodalizio criminoso in cui l’imputato risulta organicamente inserito, escludendo l’integrazione della diversa fattispecie di cui all’art. 116 cod. pen. I motivi reiterativi vanno pertanto considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Il secondo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione sulla responsabilità per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., è aspecifico ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. ed è altresì formulato in termini non consentiti, poiché finalizzato a ottenere una differente ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. I giudici del gravame hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni congrue ed immuni da illogicità, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede.

L’ultimo motivo, inerente alla condanna alla rifusione delle spese della parte civile, è anch’esso generico per indeterminatezza, omettendo di indicare elementi idonei a sostenere la censura. Il ricorso è dunque inammissibile, con consequenziale inammissibilità dei motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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