Controllo corrispondenza detenuto in regime speciale: basta il sospetto di messaggio criptico (Cass. pen. Sez. I n. 21607 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro della missiva può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della stessa sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. Ai sensi degli artt. 18-ter e 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen., il visto di censura può essere disposto per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l’organizzazione criminale di appartenenza. Il ricorso che si limiti a contestare le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, senza offrire alcuna spiegazione circa le espressioni ritenute criptiche, incorre nel vizio di genericità e aspecificità ed è inammissibile.

Il Fatto

Un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen. proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 18-ter, comma 6, Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva confermato il trattenimento provvisorio di una missiva operato dalla Direzione della casa di reclusione.

Il Magistrato rilevava che nella missiva erano contenuti due scritti provenienti da persone diverse nonostante l’indicazione di un solo mittente, oltre a dettagliate informazioni e descrizioni logistiche di un determinato luogo, ritenute sospette. Il Tribunale di sorveglianza respingeva il reclamo, condividendo il provvedimento e qualificando i riferimenti come messaggi criptici comprensibili solo agli interlocutori. Il ricorrente impugnava per cassazione deducendo violazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen. e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal coordinamento tra l’art. 18-ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., che consente al giudice procedente di sottoporre a visto di controllo la corrispondenza dei detenuti e di trattenerla per esigenze investigative, di prevenzione dei reati o di sicurezza e ordine dell’istituto, e l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen., che prevede la sottoposizione a visto di censura per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l’organizzazione criminale, terroristica o eversiva.

Il Tribunale di sorveglianza ha fornito una motivazione immune da censure. Ha evidenziato, anzitutto, come non sia possibile, per la trasparenza, una missiva con un unico mittente contenente due scritti provenienti da due persone diverse, di cui una non risultante mittente. Ha poi ritenuto integrato dal contenuto della missiva un pericolo per l’ordine e la sicurezza, con specifico riferimento alle indicazioni logistiche e geografiche molto dettagliate, idonee a veicolare messaggi criptici comprensibili solo agli interlocutori.

La Corte sottolinea come i giudici di merito abbiano specificamente valutato il contenuto dello scritto con modalità non palesemente illogiche. In termini generali, la decisione di non inoltro può essere motivata su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo.

Sul punto viene richiamato il precedente Sez. I, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472, ove la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva disposto il trattenimento di una missiva in ragione di anomale indicazioni di numeri e di persone.

Di contro, il ricorso si limita a contestare le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, senza fornire alcuna spiegazione circa le citate espressioni, al pari del reclamo respinto. Da qui l’inammissibilità dell’impugnazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *