Carenza sopravvenuta di interesse e inammissibilità del ricorso cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 31123 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha rigettato l’appello cautelare contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, allorquando il soggetto sia stato scarcerato per il reato cui la richiesta si riferisce e sottoposto agli arresti domiciliari, come da lui richiesto. Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, determina la declaratoria di inammissibilità. A essa non seguono la condanna al pagamento delle spese processuali né la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, gravemente indiziato di due rapine aggravate in concorso, era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia, sul presupposto del pericolo di recidiva. Con successiva richiesta aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori, in località distante dal luogo dei fatti. Il G.i.p. rigettava l’istanza; il Tribunale di Brescia, in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., confermava il rigetto. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Nelle more del giudizio di legittimità, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunicava che il ricorrente era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, proprio l’oggetto dell’originaria richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta direttamente il profilo dell’interesse a ricorrere, rilevando che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha comunicato che, dal 25/06/2025, il ricorrente è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ciò che costituiva l’oggetto della sua originaria richiesta al G.i.p. del Tribunale di Brescia.

Da tale dato la Corte fa discendere l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio è enunciato in termini generali: deve ritenersi inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’appello cautelare contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, allorquando il soggetto sia stato scarcerato per il reato cui la richiesta si riferisce e sottoposto agli arresti domiciliari, come era stato da lui richiesto.

La Corte chiarisce che l’interesse alla decisione è venuto meno per effetto di un fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso. La pronuncia non è quindi di merito, ma di rito: il venir meno del requisito dell’interesse preclude l’esame dei motivi, che restano assorbiti.

Quanto alle conseguenze, poiché la carenza dell’interesse è sopraggiunta alla proposizione del ricorso, alla declaratoria di inammissibilità non seguono né la condanna al pagamento delle spese processuali né la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. La Corte esclude, in particolare, che sia configurabile un’ipotesi di soccombenza, richiamando sul punto Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168-01.

Il P.Q.M. dichiara pertanto inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza ulteriori statuizioni di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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