Errore diagnostico del medico ospedaliero e danno erariale da risarcimento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 57 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica, che per colpa grave cagiona al paziente un danno risarcito dall’azienda sanitaria, risponde nei confronti dell’ente del corrispondente danno erariale, commisurato all’importo versato a titolo di risarcimento e spese legali. La responsabilità amministrativa presuppone l’accertamento della colpa grave, desumibile anche da perizie tecniche concordanti. Il danno si incrementa della rivalutazione monetaria dalla data in cui è stato arrecato all’ente e degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un medico ospedaliero, in servizio presso un pronto soccorso di una struttura pubblica, chiedendone la condanna al risarcimento di un danno erariale di 35.000 euro. La pretesa riguarda l’assistenza prestata a un paziente diciannovenne, giunto in pronto soccorso con dolore al fianco irradiato ai testicoli e dimesso con diagnosi di colica renale.
Due giorni dopo il paziente è tornato in ospedale con algia e gonfiore testicolare ed è stato sottoposto a intervento di orchiectomia per torsione del funicolo con necrosi testicolare. Il danneggiato ha citato davanti al tribunale sia il medico sia l’azienda sanitaria; nel 2018 ha accettato in via transattiva 31.000 euro di risarcimento e 4.000 euro di spese legali, poi liquidati dall’ente nel 2019. La Procura ha quindi agito in rivalsa nei confronti del medico, rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha ritenuto validamente evocato in giudizio il convenuto. La citazione originaria, notificata al portiere senza certificazione di residenza né raccomandata informativa, era stata rinnovata su ordinanza collegiale; la rinnovazione è stata eseguita con certificato di residenza e raccomandata successiva, oltre che tramite posta elettronica certificata attribuita al medico dall’ordine professionale.
Nel merito, la Corte ha esaminato la documentazione del caso, contenuta in una sola delle otto sottocartelle dell’allegato trasmesso dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, rilevando che la Procura aveva versato agli atti tutte le sottocartelle e allegati relativi a pazienti diversi.
Il verbale di pronto soccorso indicava il medico come dimittente del paziente, dimesso con diagnosi di colica renale e prescrizione di farmaco al bisogno, ecografia renale e analisi delle urine. La Corte ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e del Collegio Medico Legale, entrambi concordi sulla gravità della colpa, emendando però una svista del primo: la prescrizione di ecografia e analisi aveva valore meramente futuro, poiché il medico si era limitato ad anamnesi, rilevazione dei parametri vitali e somministrazione di una fiala.
La Sezione ha precisato che l’ecografia renale, quand’anche eseguita, avrebbe solo escluso la colica renale, mentre la torsione si sarebbe potuta accertare con un’ecografia o un ecocolordoppler della regione testicolare. Accertato l’an debeatur, il danno è stato quantificato nell’esborso complessivo di 35.000 euro, senza margini di riduzione.
La Corte ha infine condannato il medico, ponendo a suo carico le spese di giustizia liquidate dalla segreteria ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., e ha aggiunto al danno la rivalutazione monetaria dal 6 marzo 2019 e gli interessi legali dalla pubblicazione sino al soddisfo.
Nota della Redazione
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