Errore nella formula del punteggio economico e autotutela conservativa della gara (TAR Lombardia n. 3439 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’art. 23 del disciplinare che prevede una formula non lineare per l’attribuzione del punteggio economico va interpretato nel senso che la media ponderata dei costi deve essere riferita anche alla base d’asta e non alle sole offerte in gara. L’erronea applicazione automatica della formula da parte della piattaforma elettronica integra un errore tecnico che legittima l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. La stazione appaltante può procedere alla correzione e alla conservazione della procedura, emendando l’errore senza indire una nuova gara, quando il percorso seguito risponde a logica e supera le incongruenze riscontrate. Le censure che investono la posizione delle imprese collocate in graduatoria prima del ricorrente sono improcedibili per difetto di interesse quando restano infondate quelle sul punteggio economico e sull’offerta dell’aggiudicatario.

Il Fatto

Con determinazione n. 623 del 13.06.2023 ARIA s.p.a. ha indetto una gara in cinque lotti per il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. Nel lotto 1 la graduatoria iniziale collocava al primo posto il raggruppamento capeggiato dalla ricorrente principale, seguito dal consorzio Althea/Omnia, dal raggruppamento Polygon e da HC Hospital Consulting.

Con determinazione n. 438 del 07.05.2024 ARIA ha aggiudicato il lotto all’originaria prima classificata. L’aggiudicazione è stata impugnata dal raggruppamento Polygon. Con determinazione n. 741 del 05.07.2024 ARIA ha annullato in autotutela l’aggiudicazione, riscontrando un errore nell’applicazione della formula del punteggio economico, e ha riconvocato la commissione. Il ricalcolo ha ribaltato la graduatoria, collocando al primo posto il raggruppamento Polygon. La ricorrente ha impugnato la nuova aggiudicazione con ricorso introduttivo e motivi aggiunti; la controinteressata ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della discussione, rilevando che la posizione delle ricorrenti è autonoma rispetto alle altre imprese della gara multilotto. Rileva inoltre il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali della memoria del 15.09.2025 e irroga la sanzione pecuniaria di euro 200,00.

Sul primo motivo, relativo alla formula del punteggio economico, il TAR osserva che l’art. 23 del disciplinare prevede la media ponderata dei costi per ciascun ente servito. L’errore, causato da un malfunzionamento della piattaforma Sintel, era consistito nell’aver calcolato tale media sulle sole offerte in gara e non anche sulla base d’asta. La logica esclude la comparabilità di valori dissimili, poiché il ribasso si ricava dalla differenza tra base d’asta e offerta. La ponderazione asimmetrica avrebbe attribuito a un’offerta priva di ribasso un punteggio di 28,18, in contrasto con le linee guida ANAC. Il percorso di autotutela è pertanto corretto nel profilo procedimentale e risponde a logica.

Quanto all’offerta dell’aggiudicatario, il Collegio esclude la violazione dell’art. 13 del capitolato tecnico, poiché i sistemi di back up non devono essere residenti presso le strutture sanitarie, essendo sufficiente l’impegno a metterli a disposizione quando necessari. Sulla manodopera, la riconvocazione della commissione ha chiarito la distinzione tra FTE teoriche, parametrate al CCNL Multiservizi, e FTE effettive, calcolate secondo il contratto applicato dall’operatore; la duplice indicazione risponde alle regole di gara. Infondata è anche la censura sull’omesso calcolo delle forniture, estranee all’oggetto dell’appalto.

L’infondatezza delle censure sul punteggio e sull’offerta dell’aggiudicatario determina l’improcedibilità delle altre, per difetto di interesse, nonché del secondo ricorso per motivi aggiunti, del ricorso incidentale e dei relativi motivi aggiunti. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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