Disdetta della rivendita per abbandono del servizio (TAR Basilicata n. 273 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La reiterata chiusura della rivendita di generi di monopolio senza preventiva autorizzazione o comunicazione integra la causale di disdetta di cui all’art. 34, comma 1, n. 1, legge n. 1293/1957 per violazione dell’obbligo della gestione personale o abbandono del servizio. La forza maggiore non è invocabile quando la malattia che ha impedito l’attività sia risalente e cronica, essendo allora esigibile, nell’osservanza del dovere di diligenza, la nomina di un rappresentante temporaneo o di un sostituto. La sopravvenuta indisponibilità del locale adibito a rivendita, per scadenza del contratto di comodato, determina la perdita di un requisito essenziale previsto dall’art. 50, comma 1, e dall’art. 63, comma 2, d.P.R. n. 1074/1958, legittimando la disdetta quale causale autonoma. La sanzione espulsiva è proporzionata alla pluralità e oggettiva gravità delle violazioni.
Il Fatto
Il gestore di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, con annessa ricevitoria, impugnava la determinazione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di disdetta contrattuale e contestuale chiusura dell’esercizio. Il provvedimento espulsivo si fondava su due distinte causali: la prima, relativa alla prolungata chiusura della rivendita senza autorizzazione né comunicazione, in violazione dell’obbligo di gestione personale; la seconda, relativa alla sopravvenuta indisponibilità del locale, per scadenza del contratto di comodato.
Il ricorrente deduceva la sussistenza di una situazione di forza maggiore legata a una malattia che gli avrebbe impedito l’attività, la perdurante disponibilità dell’immobile in corso di rinnovo contrattuale e la violazione del canone di proporzionalità. La causa, originariamente proposta dinanzi a diverso giudice amministrativo, era stata riassunta dinanzi al TAR Basilicata dopo declaratoria di incompetenza territoriale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso, scrutinando separatamente le tre censure. Quanto alla prima causale, ha rilevato come la chiusura prolungata e reiterata senza preventiva autorizzazione né comunicazione integrasse la fattispecie dell’abbandono del servizio, connotata da gravità e pregiudizio per l’interesse pubblico, tale da giustificare l’esercizio del potere discrezionale di disdetta, esente da vizi di travisamento, illogicità e sproporzione.
Con specifico riferimento alla dedotta forza maggiore, il Collegio ha richiamato la nozione elaborata dalla giurisprudenza, che la configura come evento imprevedibile, inevitabile e cogente, tale da precludere obiettivamente la realizzazione della prestazione. Nel caso di specie, il carattere risalente e cronico della malattia, documentato da certificati medici sin dal 2020, escludeva i requisiti dell’imprevedibilità e dell’anormalità, rendendo invece esigibile l’adozione di condotte alternative, quali la nomina di un rappresentante temporaneo o di un sostituto.
Quanto alla seconda causale, il Tribunale ha accertato la sopravvenuta scadenza del contratto di comodato e la conseguente indisponibilità del locale, circostanza che determina il venir meno di un requisito essenziale per la prosecuzione del rapporto. La perdita della disponibilità del locale, in proprio nome e per regolare atto avente data certa, è richiesta dall’art. 63, comma 2, d.P.R. n. 1074/1958 e la sua sopravvenienza integra la violazione dell’art. 50, comma 1, della medesima disciplina, legittimando la disdetta quale causale autonoma e indipendente dalla prima.
Il Tribunale ha infine ritenuto la sanzione espulsiva adeguata e proporzionata, considerata la pluralità e l’oggettiva gravità delle violazioni accertate, respingendo la censura di eccesso di potere per sproporzione. La particolarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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