Carta docente al precario: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 1065 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato che ha riconosciuto al docente con contratto a tempo determinato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, mediante emissione della carta intestata e accredito dell’importo fissato. L’obbligo va adempiuto in rigorosa osservanza della norma e delle statuizioni giurisdizionali, non essendo configurabile un diritto all’erogazione automatica delle somme. Per il caso di perdurante inottemperanza va nominato commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. può essere esclusa quando le misure disposte assicurino la tutela piena ed efficace e ricorrano esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Il Fatto
Un docente con contratto a tempo determinato ha ottenuto dal Tribunale di Salerno, sez. lav., una sentenza che accertava il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per l’importo nominale di € 1.000,00. La pronuncia è stata notificata ai fini esecutivi ed è passata in giudicato.
Non essendo intervenuta l’attribuzione, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in via preliminare i presupposti dell’azione: la sentenza azionata è passata in giudicato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica ai fini esecutivi, avvenuta l’8 maggio 2024, e permane l’inadempimento, perché la carta elettronica non risulta ancora attribuita nel fissato importo.
Sul contenuto dell’obbligo, il TAR richiama una propria precedente pronuncia relativa a fattispecie omologa, con cui ha escluso che spettino automaticamente al docente le somme pretese in relazione agli anni scolastici di servizio, affermando invece che l’amministrazione debba operare in rigorosa osservanza dell’art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015 e dei vincoli derivanti dalle statuizioni giurisdizionali.
La conformità della pretesa al titolo esecutivo è confermata dalla stessa richiesta della ricorrente, che ha chiesto l’emissione della carta intestata e l’accredito della somma da impiegare in formazione alle medesime modalità del personale di ruolo. L’azione di ottemperanza è pertanto accolta nei termini illustrati.
Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio. Al commissario non sono dovuti rimborsi, stante il suo incardinamento nella medesima amministrazione intimata.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ne esclude la configurabilità: le misure disposte sono sufficienti alla tutela piena ed efficace della posizione soggettiva e la mancata condanna si giustifica con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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