Vincoli parentali acquisiti e rapporti professionali con pregiudicato legittimano l’interdittiva antimafia (TAR Calabria n. 29 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia si fonda su una valutazione altamente discrezionale del Prefetto, volta a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa e non a sanzionare fatti di reato. Il giudice amministrativo non richiede la prova di un’effettiva cointeressenza economica del sodalizio criminale, essendo sufficiente un quadro indiziario gravemente sintomatico di permeabilità, anche solo passiva, dell’impresa. I vincoli parentali acquisiti per matrimonio possono sorreggere la prognosi interdittiva, a condizione che, per natura, intensità e contesto socio-economico, lascino ritenere che le decisioni dell’impresa siano influenzabili, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. La valutazione va condotta sull’insieme degli elementi, senza scomposizione atomistica degli stessi. La misura preventiva prescinde, dunque, dalla prova dell’effettivo condizionamento.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola impugna l’informativa antimafia interdittiva emessa dal Prefetto, nonché la determina dell’ARCEA di revoca dei contributi, chiedendone l’annullamento previa sospensione. L’impresa opera nel settore agricolo e beneficia di finanziamenti pubblici. Il provvedimento prefettizio, adottato dopo il contraddittorio procedimentale, muove da plurimi elementi: i vincoli di affinità del ricorrente con soggetti gravemente pregiudicati, acquisiti per tramite della moglie, i controlli sul territorio e i colloqui in carcere, nonché l’esposizione del settore ai condizionamenti criminali.

Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Sostiene l’asintomaticità degli indizi, la matrice esclusivamente lavorativa dei contatti contestati e l’estraneità della propria iniziativa imprenditoriale a contesti criminali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che l’informativa antimafia, come disciplinata dagli artt. 84 e ss. del D.lgs. n. 159/2011, integra una valutazione altamente discrezionale del Prefetto, finalizzata a prevenire condizionamenti dell’attività imprenditoriale. Essa non richiede la prova dell’effettiva interferenza mafiosa, essendo sufficiente un coacervo di elementi valutato complessivamente e non in modo atomistico.

Sul piano del riparto del sindacato, il giudice amministrativo dispone di pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo e può apprezzarne gravità, precisione, concordanza, nonché la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale. Il criterio è probabilistico, per la natura preventiva e non sanzionatoria della misura. Il Collegio richiama Cons. Stato sez. III n. 6740 del 2020, oltre a Cons. Stato n. 4548 del 2020 e alle più recenti n. 193 e n. 4206 del 2024, secondo cui il sindacato evita che la valutazione prefettizia degeneri in una “pena del sospetto”.

Quanto ai vincoli parentali, il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 57 del 2020. Essi possono fondare la prognosi di permeabilità a condizione che, per natura, intensità e caratteristiche concrete, lascino ritenere che l’impresa abbia conduzione collettiva o regìa clanica, ovvero che le sue decisioni siano influenzabili dalla mafia attraverso la famiglia. Nel contesto di riferimento, la complessa organizzazione mafiosa si articola sul nucleo della famiglia: l’influenza non si desume dall’equazione parente-mafioso, ma dal ruolo fondante del legame familiare. Sul punto il Collegio richiama TAR Calabria n. 615 del 2023 e n. 863 del 2021, nonché Cons. Stato n. 5227 del 2023, n. 715 del 2018 e n. 820 del 2018.

Applicando tali principi, il giudizio prognostico risulta immune dai vizi dedotti. Il quadro indiziario si compone dei vincoli di affinità con i diretti parenti della moglie convivente, annoveranti gravi precedenti anche per associazione mafiosa, e dei rapporti di collaborazione professionale con un soggetto gravemente pregiudicato. La trascorsa gestione dei terreni poi acquisiti dall’azienda e i consigli abitualmente richiesti a tale soggetto costituiscono dato indiziario di sicuro rilievo, che si salda con il reticolo parentale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese in favore del Ministero e compensazione verso l’ARCEA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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