Induzione indebita e istigazione alla corruzione: confine da verificare in concreto (Cass. pen. Sez. VI n. 1643 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità richiede che la condotta dell’agente pubblico si presenti non solo idonea, ma univocamente diretta a condizionare la libertà di autodeterminazione del privato, mediante un uso strumentale della posizione di forza derivante dal ruolo istituzionale. L’elemento differenziale rispetto alle fattispecie corruttive risiede nella posizione di preminenza in concreto dell’agente e nell’abuso della stessa, che determina nel privato una condizione di soggezione psicologica. In difetto di pressione, anche implicita o per allusioni, e in presenza di una mera prospettazione di vantaggio non accompagnata dalla rappresentazione di un pregiudizio alternativo, il fatto va qualificato come istigazione alla corruzione per iniziativa del pubblico ufficiale, a norma dell’art. 322, quarto comma, cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di un tecnico per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, reato che egli avrebbe commesso in concorso con due funzionari di un istituto autonomo per le case popolari. Secondo i giudici di merito, costoro avevano prospettato all’amministratore unico della società aggiudicataria di un appalto di non eseguire alcune opere, lucrando un risparmio di costi da spartire, e il ricorrente sarebbe stato indicato come il tecnico incaricato della contabilità di cantiere, dietro compenso pari al 3% del valore della commessa. L’imprenditore non aveva accettato e il patto non si era concluso.
Il condannato impugna la decisione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sul riconoscimento del proprio concorso nel reato, sostenendo il travisamento delle conversazioni intercettate. Chiede inoltre la sospensione dell’esecuzione della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il pericolo di grave ed irreparabile danno.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esclude anzitutto il denunciato travisamento probatorio. Per tale deve intendersi la totale pretermissione di un elemento di prova o la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco dello stesso e il significato dimostrativo attribuitogli dal giudice. Il vizio è efficace solo se l’errore accertato è decisivo, cioè idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, gravando sul ricorrente l’onere di indicarne le ragioni (tra le altre, Sez. VI n. 10795 del 2021; Sez. IV n. 1219 del 2017).
Il ricorrente chiede in realtà di sovrapporre la propria valutazione del compendio probatorio a quella dei giudici di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali. Ma il giudice di legittimità deve solo stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a disposizione, ne abbiano fornito corretta interpretazione e applicato le regole della logica (Sez. Un. n. 6402 del 1997; Sez. Un. n. 47289 del 2003). Nel caso concreto la sentenza dà rilievo a dati di fatto indiscussi — la presenza all’incontro, l’apporto tecnico indispensabile, la gratuità dell’opera gravosa, l’eccessività del compenso previsto e il rifiuto dell’incarico alle tariffe d’uso — che, valutati in coordinazione, rendono logicamente plausibile la conclusione della consapevole partecipazione al progetto criminoso.
La sentenza non persuade, invece, quanto alla qualificazione giuridica. L’induzione indebita, come la concussione, si distingue dalle fattispecie corruttive per la condotta di prevaricazione abusiva del funzionario, idonea a costringere o a indurre alla dazione il privato, che viene a trovarsi in posizione di soggezione (Sez. Un. n. 1228 del 2013). L’elemento differenziale va individuato nella posizione di preminenza in concreto e nell’abuso della stessa, secondo un duplice nesso causale (Sez. VI n. 50081 del 2018; Sez. VI n. 52321 del 2016).
Tale situazione non emerge con la nitidezza necessaria. La prospettazione dell’ipotesi illecita non è stata accompagnata da alcuna pressione, nemmeno implicita; il privato non ha mostrato titubanza e i funzionari si sono allontanati all’istante dopo il rifiuto, né vi è traccia di rappresentazione di un pregiudizio alternativo. Gli atteggiamenti rigidi e i controlli puntuali successivi al rifiuto possono essere frutto di determinazione ritorsiva sopravvenuta, non sintomo di volontà prevaricatrice già presente. Considerato il labile confine tra le due fattispecie, la Corte annulla la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, per un nuovo esame della qualificazione giuridica. Il superamento della richiesta di sospensione delle statuizioni civili consegue alla decisione, a prescindere dal relativo fondamento.
Nota della Redazione
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