Errore materiale e soccorso istruttorio nelle procedure selettive a carattere collettivo (TAR Puglia n. 657 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale nella domanda di partecipazione a una procedura selettiva è configurabile soltanto ove sia chiaramente riconoscibile e ravvisabile ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, senza necessità di complesse indagini ricostruttive, dovendo concretarsi in una discrepanza tra volontà e dichiarazione emergente dal testo. Il soccorso istruttorio non può essere invocato quale criterio di legittimità dell’azione amministrativa nelle procedure selettive di tipo comparativo e a carattere collettivo, atteso che l’inerzia o l’errore imputabile al privato non può essere sanato attraverso un’attivazione ufficiosa dell’amministrazione, pena lo snaturamento del principio di parità tra i partecipanti e di imparzialità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una ditta individuale, partecipava all’avviso pubblico “Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0”, presentando istanza di sovvenzione in data 21 luglio 2021. Nell’istanza dichiarava la sede legale in un comune e, quale sede di esercizio dell’attività per cui chiedeva l’ammissione, una sede secondaria ubicata in un comune diverso, ubicato fuori dalla regione Puglia.
L’istanza veniva dichiarata inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 3.1, lett. b), dell’avviso, che richiedeva l’ubicazione della sede di esercizio nel territorio regionale. A seguito dell’istanza di riesame, nella quale la ricorrente eccepiva un “mero errore materiale” nell’indicazione della sede e contestualmente lamentava la mancata applicazione del soccorso istruttorio, l’Agenzia regionale confermava l’esclusione, rilevando altresì la mancata precisazione della sede operativa di afferenza del fatturato sulla base del quale si era determinato il gap.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l’errore materiale può essere considerato tale solo quando sia chiaramente riconoscibile e ravvisabile ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, senza necessità di complesse indagini ricostruttive, dovendo consistere in una discrepanza tra la volontà, chiaramente riconoscibile, e la dichiarazione emergente dal testo. A tal fine ha citato Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2022, n. 5344.
Nel caso di specie, a fronte di una domanda che indicava una specifica sede operativa, l’amministrazione non avrebbe potuto in alcun modo riconoscere la presenza di un errore, atteso che la scelta della sede secondaria extraregionale appariva coerente con il tenore letterale dell’istanza. La carenza di documentazione comprovante lo scostamento del fatturato con riferimento alla sede effettiva di esercizio costituiva un’ulteriore e autonoma ragione di esclusione.
Quanto al soccorso istruttorio, il Tribunale ha precisato che tale rimedio non può trovare applicazione nelle procedure selettive di tipo comparativo e a carattere collettivo, in quanto l’inerzia o l’errore imputabile al privato non può essere sanato attraverso un’attivazione ufficiosa dell’amministrazione, pena lo snaturamento del principio di parità tra i partecipanti e di imparzialità dell’azione amministrativa. Ho segnato in nota la natura endoprocedimentale che avrebbe dovuto assumere il riferimento testuale.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, e nulla per le spese nei confronti della Regione, non costituita.
Nota della Redazione
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