L’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto si atteglia come giudicato e la PA è condannata al pagamento (TAR Sardegna n. 658 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto nei confronti di una pubblica amministrazione, una volta divenuto definitivamente esecutivo, costituisce titolo idoneo per esperire il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. In tale sede, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e condanna l’amministrazione al pagamento delle somme dovute entro un termine determinato, potendo prescindere, allo stato, dalla nomina di un commissario ad acta e dalla fissazione di una penalità di mora, pur avvertendo che, in caso di ulteriore inerzia, potranno essere adottate le misure conseguenti con addebito dei relativi costi. L’ingiustificata e reiterata disobbedienza al giudicato può altresì evidenziare profili di responsabilità erariale, imponendo la trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti.
Il Fatto
Una società di ortopedia otteneva dal Giudice di Pace di Sassari un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per il pagamento di una somma pari a euro 615,60, oltre interessi moratori e spese del procedimento. Il decreto, notificato il 3 ottobre 2025, non veniva opposto dall’azienda sanitaria e, in data 26 novembre 2025, veniva dichiarato definitivamente esecutivo. Nonostante l’esecutività del titolo, l’amministrazione non provvedeva al pagamento, inducendo la società creditrice a proporre ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto la domanda di condanna all’esecuzione del giudicato fondata, rilevando che l’azienda sanitaria intimata non aveva in alcun modo provveduto al pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo, ormai divenuto inoppugnabile per mancata opposizione. La Corte ha quindi ordinato all’amministrazione di corrispondere alla società ricorrente l’importo dovuto, maggiorato degli interessi moratori, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Nella medesima pronuncia, il Collegio ha ritenuto di poter prescindere, allo stato, dalla nomina di un commissario ad acta e dalla fissazione di una penalità di mora, pur avvertendo espressamente la parte intimata che l’ulteriore inerzia avrebbe comportato l’adozione delle misure conseguenti, con addebito dei relativi costi a suo carico. Tale scelta risponde all’esigenza di garantire all’amministrazione un’ultima possibilità di adempimento spontaneo, senza tuttavia lasciare sguarnita la tutela del creditore.
Particolare rilievo assume, nella motivazione, il passaggio in cui il Tribunale stigmatizza la reiterata inerzia dell’amministrazione, già riscontrata in analoghi ricorsi proposti da diversi operatori economici nei confronti della medesima azienda sanitaria. Tale circostanza, evidenziando possibili profili di responsabilità erariale, ha indotto il Collegio a disporre la trasmissione del fascicolo processuale alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Sardegna, affinché effettui le valutazioni di competenza in ordine al danno erariale cagionato dalla mancata e tempestiva esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
La sentenza si chiude con la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, e con l’ordine di esecuzione della pronuncia da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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