Accertamento della natura giuridica di una cassa di previdenza: difetto di giurisdizione del G.A. (TAR Puglia n. 656 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento della natura pubblica o privata di un ente previdenziale, quale una cassa di previdenza tra dipendenti di un ente locale, involge la qualificazione dello stato e della capacità dell’ente stesso. Tale questione è riservata all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 8, comma 2, c.p.a., con la conseguenza che il giudice amministrativo difetta di giurisdizione nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva. La pendenza di un giudizio di revocazione avverso una pronuncia della Corte di cassazione non rileva ai fini della giurisdizione, né determina la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.

Il Fatto

Alcuni dipendenti ed ex dipendenti del Comune di Bari, iscritti alla “Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza” (detta “Cassa Prestanza”), hanno adito il TAR Puglia per ottenere l’accertamento della natura giuridica pubblica dell’ente previdenziale. Secondo i ricorrenti, tale qualificazione avrebbe imposto l’applicazione della disciplina sul dissesto finanziario di cui agli artt. 244 e ss. del T.U.E.L., in luogo della procedura di liquidazione del patrimonio avviata ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 3/2012.

Con motivi aggiunti, alcuni ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta comunale di Bari n. 113 del 2023, con cui l’amministrazione, in esecuzione di precedenti pronunce, aveva riconosciuto la natura privata dell’ente. Il Comune e la Cassa hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso e l’irricevibilità dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l’art. 8, comma 2, c.p.a. che riserva al giudice ordinario le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo la capacità di stare in giudizio e la risoluzione dell’incidente di falso. La domanda di accertamento della natura pubblica o privata della Cassa è stata ricondotta proprio a tale ambito, trattandosi di verificare lo stato e la capacità dell’ente.

Il Collegio ha fatto proprio il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 10365, secondo cui il riconoscimento della natura pubblica o privata di un’istituzione di assistenza e beneficenza comporta il mero accertamento di un diritto garantito dalla Costituzione. Tale osservazione non è stata confutata dai ricorrenti.

Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., avanzata in ragione della pendenza del giudizio di revocazione avverso l’ordinanza della Cassazione n. 6859/2025, il TAR l’ha respinta in quanto la circostanza è stata ritenuta irrilevante ai fini della propria giurisdizione, che è venuta comunque a difettare.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito e della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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