Limiti alle prescrizioni dell’ente proprietario per scavi e ripristino fibra ottica (Cons. Stato n. 10126 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni che l’ente proprietario della strada impone, in sede di autorizzazione all’installazione di reti di comunicazione elettronica, per l’esecuzione degli scavi e il ripristino della pavimentazione sono legittime nei soli limiti del codice delle comunicazioni elettroniche e della disciplina tecnica applicabile. L’art. 8, comma 3, D.M. 1 ottobre 2013 fissa la larghezza della fascia di ripristino in rapporto alla larghezza effettiva dello scavo, con soglia minima inderogabile di 50 cm. L’art. 54, comma 6, d.lgs. n. 259/2003 impone all’operatore di tenere indenne l’amministrazione dalle spese per la sistemazione delle aree pubbliche coinvolte e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime, secondo tempi fissati dall’ente locale. L’obbligo di preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non opera quando l’amministrazione accoglie l’istanza limitandosi a dettare prescrizioni per la realizzazione delle opere.
Il Fatto
La società appellante gestisce lo sviluppo di una rete in fibra ottica e doveva realizzare interventi di fiancheggiamento e attraversamento interrato lungo due strade provinciali nel territorio di un comune. La Provincia, con due determinazioni dirigenziali del maggio 2023 e relativi disciplinari, autorizzava gli interventi prescrivendo modalità esecutive degli scavi e del ripristino della pavimentazione, oltre a ulteriori adempimenti tecnici.
La società impugnava tali prescrizioni davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che accoglieva solo in parte il ricorso. Proponeva quindi appello, lamentando l’errata applicazione della disciplina di settore, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e l’illegittimità delle clausole che imponevano oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. Il TAR aveva ritenuto legittima la prescrizione che imponeva una profondità minima dello scavo, muovendo dal presupposto che lo scavo in mini-trincea avesse larghezza superiore a quella dichiarata dall’operatore. Le relazioni tecniche allegate alle istanze attestano invece una larghezza di dieci centimetri, con fresa a disco. Il presupposto è quindi errato in fatto.
Ne consegue che la prescrizione va commisurata all’art. 8, comma 3, D.M. 1 ottobre 2013, che commisura la fascia di ripristino alla larghezza dello scavo e fissa comunque un minimo di 50 cm. L’operatore resta obbligato nei limiti indicati dalla norma, non oltre.
Il secondo motivo è infondato. L’amministrazione ha accolto le istanze, limitandosi a dettare prescrizioni esecutive. Il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 è dovuto solo prima dell’adozione formale di un provvedimento negativo, evenienza non ricorrente.
Infondato anche il terzo motivo. È corretta l’individuazione dell’art. 54, d.lgs. n. 259/2003 quale disciplina di riferimento, ma la società omette di considerare il comma 6. La norma impone all’operatore di tenere indenne l’amministrazione dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime, nei tempi stabiliti dall’ente locale.
Tali obblighi non si esauriscono nella posa degli impianti, ma tengono conto delle future possibilità di intervento dell’ente proprietario o gestore sul bene che ospita le linee. Le contestate prescrizioni restano pertanto nell’ambito della previsione normativa. La sentenza di primo grado è riformata solo in parte, con annullamento delle prescrizioni nei sensi di cui in motivazione; le spese del doppio grado sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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