Sopravvenuta SCIA in variante e improcedibilità per carenza di interesse del vicino (TAR Lombardia n. 1033 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione dei titoli edilizi, la vicinitas integra il solo criterio di individuazione della legittimazione e non vale, di per sé sola e automaticamente, a dimostrare la sussistenza dell’interesse personale, diretto e concreto al ricorso, che richiede la prova di uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Il giudice accerta anche d’ufficio la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione. La presentazione, in corso di causa, di una SCIA in variante che ridisegni in modo sostanziale il progetto impugnato impone la valutazione unitaria e non atomistica dell’intervento e rende improcedibile il ricorso non esteso al nuovo titolo, per sopravvenuta carenza di interesse. Resta fermo che gli interventi eseguiti all’interno del confine preesistente, con mantenimento di un muro di cinta di proprietà esclusiva non sopraelevato, non integrano violazione della distanza regolamentare dal confine. La censura introdotta per la prima volta nella memoria conclusiva, e non notificata alle controparti, è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un edificio residenziale con area pertinenziale confinante con l’immobile della controinteressata, impugnava il permesso di costruire n. 20/2023 rilasciato dal Comune per un intervento qualificato come ristrutturazione edilizia. Secondo la prospettazione attorea, le opere assentite — sopraelevazione di una costruzione accessoria a confine, nuovo terrazzo a 1,5 metri dal confine, pensilina, locale autorimessa, scalinata esterna, nuove aperture e recinzione sul muro divisorio — avrebbero violato la distanza minima di 5 metri prescritta dallo strumento urbanistico per la zona di riferimento, configurando in realtà una nuova costruzione.

Nel corso del giudizio il Comune avviava il procedimento di annullamento in autotutela parziale del titolo e la controinteressata presentava una SCIA in variante: rinunciava alla modifica della copertura della loggia, ridislocava terrazzo e scala, eliminava la recinzione sul muro di confine e la pensilina. La ricorrente riconosceva la parziale cessazione della materia del contendere per la maggior parte dei manufatti, insistendo per il terrazzo e il locale autorimessa, deducendo anche la violazione dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo assorbenti i profili di improcedibilità. In primo luogo dichiara la parziale cessazione della materia del contendere sul primo e sul quarto motivo e su tutti i manufatti diversi dal terrazzo e dall’autorimessa, in ragione delle modifiche progettuali introdotte con la SCIA in variante.

Quanto ai profili residui, il ricorso è improcedibile per due distinti profili. Anzitutto per la mancata impugnazione della nuova SCIA in variante, che ha rivisitato integralmente il progetto dando luogo a un risultato complessivo sostanzialmente diverso da quello originario: l’intervento va valutato in modo unitario e non atomistico.

In secondo luogo, difetta un interesse concreto all’annullamento: la sola vicinitas non è sufficiente. Richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 2973 del 2024 e Cons. Stato Sez. II n. 738 del 2023, il Tribunale ribadisce che il ricorrente deve fornire la prova concreta del pregiudizio. Nel caso di specie entrambi i manufatti contestati sarebbero realizzati all’interno del preesistente muro di cinta di proprietà esclusiva della controinteressata, senza sopraelevazione e con il terrazzo a quota inferiore al muro di 3,60 metri.

Nel merito, le censure sono comunque infondate: gli interventi non costituiscono nuova costruzione ma mera ristrutturazione, mantenuta entro il confine preesistente, con esclusione della violazione delle distanze anche alla luce dell’art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001. La censura fondata sull’art. 9 d.m. n. 1444/1968 è inammissibile, perché dedotta per la prima volta nella memoria conclusiva e non notificata alle controparti. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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