Riconoscimento titolo di sostegno conseguito in Spagna: silenzio-inadempimento e termine per provvedere (TAR Lazio n. 10558 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio-inadempimento il mancato provvedimento dell’autorità competente sull’istanza di riconoscimento di un titolo conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea decorso il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, stabilito dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15. In caso di accoglimento del ricorso, il termine per provvedere può essere commisurato a centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, che dovrà concludere il procedimento entro i successivi novanta giorni. Nell’esame dell’istanza l’amministrazione è tenuta a valutare l’intero compendio di conoscenze e qualifiche acquisite dal richiedente e a disporre, se necessario, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta al riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. L’amministrazione non aveva dato riscontro all’istanza entro il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Avverso tale inerzia, la ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere espressamente, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si era costituito in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento appartiene al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha quindi osservato che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento del titolo entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
Poiché tale termine risultava già decorso alla data di proposizione del ricorso, il Tribunale ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Fermo l’obbligo di provvedere, il Collegio ha ritenuto di commisurare il termine per l’adozione del provvedimento espresso a centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, in ragione dell’elevato numero di richieste della specie presentate all’amministrazione.
Quanto ai criteri di valutazione, il Tribunale ha richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, ritenuti applicabili anche ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro. L’amministrazione è quindi tenuta a esaminare le istanze considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli richiesti e valutando se disporre misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Collegio ha infine disposto fin d’ora la nomina del commissario ad acta, nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, per il caso di perdurante inadempienza, con obbligo di concludere il procedimento nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine principale. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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