Errore revocatorio e accertamento sintetico: no al contraddittorio retroattivo (Cass. civ. Sez. V n. 6134 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. consiste esclusivamente nell’erronea percezione degli atti di causa, ovvero nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o nell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito punto controverso e rivesta carattere di decisorietà. Il giudice della revocazione non può riformulare il giudizio già consumato nella pronuncia revocanda, sostituendo alle risultanze degli atti proprie considerazioni giuridiche. Nel giudizio di revocazione per errore di fatto il requisito della decisorietà è presupposto di ogni ipotesi di revocabilità, non della sola fattispecie del precedente num. 3. Nell’accertamento sintetico relativo agli anni d’imposta anteriori al 2009 il difetto di contraddittorio preventivo non configura errore revocatorio decisivo, perché in base alla disciplina applicabile ratione temporis il contraddittorio può essere instaurato in sede giudiziale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in sede di revocazione, aveva travolto una precedente pronuncia della medesima CTR favorevole all’Erario. La decisione revocata aveva ritenuto corretto l’accertamento sintetico del reddito del contribuente, fondato sull’incongruenza tra reddito zero e indici di capacità contributiva, rappresentati dal possesso di tre autoveicoli e di un immobile.
L’errore revocatorio era stato individuato dal giudice del merito in due asserite false percezioni: l’erronea indicazione per cui il contribuente non avrebbe reso la dichiarazione dei redditi e l’erroneo presupposto per cui lo stesso non si sarebbe reso disponibile al contraddittorio. Il contribuente, regolarmente intimato, non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e lo reputa palesemente fondato. Il paradigma dell’errore revocatorio resta ancorato alla erronea percezione degli atti di causa: la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia formato punto controverso.
La Corte aggiunge che il fatto posto a base della domanda deve rivestire rilevanza decisoria, idoneità cioè a provocare una statuizione diversa. Il requisito, esplicitato con riferimento all’ipotesi del precedente num. 3, è riferibile a ogni fattispecie di revocabilità.
Quanto al primo dei fatti valorizzati dal giudice del merito — l’omessa presentazione della dichiarazione — l’ordinanza rileva che il giudice della revocazione, anziché esaminare l’eventuale errore percettivo, si è abbandonato a considerazioni sull’assenza dell’obbligo di presentazione, finendo per riformulare un giudizio già consumato nella pronuncia revocanda.
Quanto al secondo fatto — l’essersi il contribuente sottratto al contraddittorio — la Corte osserva che si tratta di accertamento sintetico relativo all’anno d’imposta 2007, estraneo all’obbligo di contraddittorio preventivo perché non riguarda tributi armonizzati e perché la disciplina dell’art. 22 del d.l. n. 78/2010 si applica solo dall’anno d’imposta 2009. L’errore risulta dunque irrilevante. In base alla disciplina applicabile ratione temporis, il contraddittorio può essere instaurato in sede giudiziale, ove il contribuente è ammesso a giustificare lo scostamento; resta altrimenti idoneo a sostenere l’accertamento il significativo scostamento tra indici di capacità contributiva e assenza di reddito.
Il ricorso è accolto nel primo motivo, con assorbimento degli altri; la sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell’intimato, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate.
Nota della Redazione
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