Errore revocatorio e percezione degli atti: confine tra svista materiale e valutazione (Cons. Stato n. 9789 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una svista materiale sulla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale. Esso non investe l’attività di interpretazione e di valutazione delle risultanze processuali, né l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle stesse. L’errore deve cadere su un punto non controverso e non oggetto di espressa motivazione, ed essere decisivo, con rapporto di causalità rispetto alla pronuncia. L’omesso esame di un fatto sostanziale o processuale integra eventualmente un deficit di motivazione o una violazione processuale, ma non un errore revocatorio. Il rimedio straordinario non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune di Venezia annullava in autotutela i permessi di costruire rilasciati per opere di ristrutturazione, accorpamento di unità immobiliari e cambio di destinazione d’uso. L’Amministrazione aveva accertato che l’attestazione di deroga all’adeguamento dell’impianto fognario era priva di planimetria e non corrispondeva ai lavori realizzati, con aumento del carico inquinante da sette a undici abitanti equivalenti.
Il TAR respinse il ricorso, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017 su tempo, affidamento e onere motivazionale. La VII Sezione del Consiglio di Stato confermò la decisione, rilevando l’incremento del carico inquinante per effetto dei titoli e l’irrilevanza del permesso del 2006 rispetto alla variante del 2007. Il ricorrente ha proposto revocazione, sostenendo che la sentenza si fondasse sulla supposizione di un fatto escluso dagli atti e non oggetto di punto controverso: l’attribuzione al permesso del 2006 di un indice di undici abitanti equivalenti anziché sette.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della memoria conclusionale del Comune. L’art. 46, comma 1, cod. proc. amm. non impone un contenuto tipico dell’atto di costituzione, e il termine non ha carattere perentorio; la costituzione tardiva comporta solo le preclusioni dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., qui rispettato perché la memoria è stata depositata il 19 settembre 2024 rispetto all’udienza del 24 ottobre 2024.
Nel merito, il ricorso è manifestamente inammissibile. La Corte ricostruisce la nozione di errore revocatorio: si tratta di svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, che ricorre quando il giudice supponga l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo in modo incontestabilmente smentito dagli atti. Se ne esula quando si contesti l’erroneo apprezzamento delle risultanze o l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio.
Il Collegio richiama i precedenti dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2014, n. 1 del 2013, n. 2 del 2010 e n. 3 del 2001, oltre alle decisioni della Sez. V n. 5609 del 2017, n. 274 del 2015, n. 5172 del 2022 e n. 2165 del 2020. L’omesso esame di un fatto non integra errore revocatorio, e il semplice mancato esame esplicito di documenti non è sufficiente se il motivo è stato inteso nella sua reale portata.
La questione del contenuto dei titoli abilitativi risulta ampiamente dibattuta in entrambi i gradi. La sentenza impugnata aveva valorizzato il riconoscimento della stessa parte appellante circa l’incremento del carico a undici abitanti equivalenti per effetto della variante del 2007, e l’invarianza quale presupposto della deroga. Il punto era dunque controverso e oggetto di espressa motivazione.
Infine, la Corte ritiene che, anche a voler ritenere scambiato lo stato ante operam con quello del permesso del 2006, non si tratterebbe di errore decisivo: i due titoli non sono autonomi ma integrano un unico progetto, e l’annullamento parziale del titolo edilizio ha carattere eccezionale, presupponendo la scindibilità dell’opera, secondo il principio di Sez. IV n. 32 del 2018. Il Comune non avrebbe potuto limitare l’autotutela al permesso del 2007. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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