Pensione privilegiata: ammissibile il ricorso senza previa domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 5 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 2, lett. b), c.g.c., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, senza avere presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. La previsione di inammissibilità non è riferita alla mancanza della domanda di pensione, ma alla sola mancanza della domanda sulla quale l’amministrazione non si sia pronunciata. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio, con la conseguenza che sussiste l’interesse ad agire per contrastare un giudizio di non dipendenza destinato a riverberarsi sulla richiesta di pensione privilegiata.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia Penitenziaria, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di più patologie, con attribuzione della più favorevole categoria della tabella A, quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 d.P.R. n. 461/2001. Alcune infermità erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio ma ascritte alla tabella B, con liquidazione del solo equo indennizzo; per l’ipertensione arteriosa essenziale la dipendenza era stata negata.

Le amministrazioni convenute hanno eccepito il difetto di giurisdizione in materia di equo indennizzo, la carenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei. La causa è stata rinviata in attesa della pronuncia delle Sezioni Riunite sulla questione di massima.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha innanzitutto escluso il dedotto difetto di giurisdizione. Dal petitum emerge che il ricorrente non ha domandato il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo, ma ai soli fini della pensione privilegiata, quale presupposto della relativa pretesa. L’eccezione formulata dal Ministero della Difesa è dunque superata.

È stata poi esaminata l’eccezione di inammissibilità per assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata. Il giudice richiama la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM, che ha risolto il conflitto interpretativo sull’ammissibilità, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., del ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, ne domandi in sede giudiziale l’accertamento in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito che l’inammissibilità non è riferita alla mancanza della domanda di pensione, ma alla sola mancanza della domanda sulla quale l’amministrazione non si sia pronunciata, esplicitamente o implicitamente. La garanzia procedurale è assicurata dalla presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio e dall’iter che ne deriva.

È stato valorizzato il principio di unitarietà dell’accertamento amministrativo di causa di servizio ex art. 12 d.P.R. n. 461/2001, i cui effetti sono sanciti rispetto a tutte le provvidenze e i benefici di legge. Il riconoscimento della dipendenza costituisce accertamento definitivo anche in caso di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento di privilegio.

Ne discende l’ammissibilità del ricorso e la sussistenza dell’interesse ad agire, per evitare il consolidamento di un giudizio di non dipendenza destinato a riverberarsi sulla richiesta di pensione privilegiata. Nel merito, il giudice ha ritenuto necessaria una consulenza tecnica, disponendo la prosecuzione del giudizio e ordinando alla struttura sanitaria pubblica di esprimere motivato parere sulla dipendenza dell’infermità e sulla classifica da attribuire ai fini pensionistici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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