Travisamento del fatto non deducibile in cassazione dopo legge 46/2006 (Cass. pen. Sez. VII n. 33249 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del fatto non è deducibile nel giudizio di legittimità. La modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006 non ha ampliato i poteri cognitivi della Corte di cassazione in punto di ricostruzione del fatto. Resta precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito. Le deduzioni che, ripercorrendo i medesimi elementi di fatto, ne contestino la idoneità a sostenere il convincimento del giudice e la loro valorizzazione ai fini della decisione si risolvono in censure di puro merito. Il ricorso che le proponga è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha riqualificato il furto in un’ipotesi meno grave ma ha comunque confermato la condanna, sebbene a pena ridotta. La sentenza di appello, letta unitariamente con quella di primo grado in punto di valutazione della prova e distaccandosene solo in punto di qualificazione giuridica del fatto, viene contestata quanto al giudizio di responsabilità.

Il ricorrente chiede una diversa valutazione della responsabilità penale, sostenendo che i medesimi elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito non sarebbero idonei a fondare il convincimento sulla colpevolezza e che sarebbero stati eccessivamente valorizzati. La questione approda in cassazione come doglianza sulla ricostruzione probatoria e sulle questioni procedurali.

La Motivazione della Corte

La Corte individua il nucleo del ricorso nella richiesta di una diversa valutazione della responsabilità penale. Le deduzioni sul punto sono di puro merito: il ricorrente ripercorre i medesimi elementi di fatto già vagliati dal giudice e ne contesta soggettivamente la idoneità a sostenere il convincimento, lamentando l’eccessiva valorizzazione operata ai fini della decisione.

Ciò che in sostanza si chiede è di far valere un travisamento del fatto. La Corte richiama la modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006 e osserva che, anche dopo tale intervento, il vizio resta non deducibile nel giudizio di legittimità. La preclusione discende dal divieto per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

La Corte richiama sul punto Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 – 01, a conferma della persistenza dell’orientamento anche a seguito della novella. La sentenza di appello, del resto, motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio sia su quello della qualificazione del fatto e della dosimetria della pena.

Quanto alle questioni procedurali, i motivi sono meramente reiterativi di doglianze già sollevate in sede di appello, cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta. Il giudice ha dato corretta e motivata applicazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di testimonianza indiretta dell’ufficiale di p.g. e in punto di acquisizione e utilizzabilità della prova.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, richiamata sul punto la Corte costituzionale n. 186 del 13.6.2000. La decisione è stata assunta all’esito della camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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