Errore del VAT number in fattura non impedisce l’individuazione del cessionario effettivo (Cass. civ. Sez. V n. 8020 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessioni intracomunitarie, il VAT number del cessionario è elemento essenziale della fattura, ma, con riferimento alla normativa vigente fino a tutto il 2019, prima della Dir. 2018/1910/UE, l’assenza e a fortiori l’erroneità della sua indicazione non impediscono l’individuazione del cessionario effettivo. Il VAT number, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, costituisce soltanto un requisito formale, subvalente rispetto all’accertamento dei requisiti sostanziali dell’operazione. Tale accertamento integra un giudizio di fatto rimesso all’esclusiva competenza del giudice di merito. Ne consegue che la discrasia tra destinatario indicato in fattura e numero di identificazione IVA non attribuisce a quest’ultimo un valore presuntivo assoluto, superabile con la prova contraria del contribuente.
Il Fatto
Una società esercente commercio al dettaglio di prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio era destinataria di tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010. L’Amministrazione contestava l’acquisto di merci da operatori unionali, con omessa dichiarazione dei redditi corrispondenti, omesso versamento dell’IVA e omessa compilazione del modello Intrastat.
La contribuente impugnava gli atti con un unico ricorso, sostenendo di non aver mai effettuato acquisti comunitari, compiuti invece da altra società, per un errore di compilazione del modello commesso dalla fornitrice olandese. La CTP di Salerno respingeva il ricorso, valorizzando l’indicazione del VAT number della contribuente su tutte le fatture. La CTR della Campania accoglieva l’appello, ritenendo superabile la presunzione con la prova dell’errore. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo unionale. Ai sensi dell’art. 226, nn. 3 e 4, Dir. 2006/112/CE, l’indicazione del VAT number è elemento precipuo di identificazione, di norma, del cedente e non del cessionario, salvo il caso di inversione contabile o di esenzione. Nel diritto unionale il VAT number individua il soggetto debitore d’imposta, ma la sua funzione va distinta rispetto ai requisiti sostanziali della cessione.
La Corte opera una distinzione diacronica. Dopo il 1° gennaio 2020, per effetto della Dir. 2018/1910/UE, recepita dall’art. 1, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 192 del 2021, il VAT number del cessionario assume rilevanza di condizione sostanziale per la tassazione nel Paese di destinazione. Prima di tale data, invece, pur restando essenziale l’indicazione in fattura, la giurisprudenza unionale accordava preminenza ai requisiti sostanziali dell’operazione.
La Corte richiama le pronunce CGUE 6 settembre 2012, causa C-273/11, Mecsek-Gabona, e CGUE 27 settembre 2012, causa C-587/10, Finanzamt Plauen. Da esse emerge che subordinare il diritto all’esenzione al rispetto di obblighi di forma, senza considerare i requisiti sostanziali, eccederebbe quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta. Il principio di neutralità fiscale esige che l’esenzione sia accordata quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni requisiti formali risultino omessi.
La Corte richiama altresì la giurisprudenza interna conforme, tra cui Sez. 5, Sentenza n. 12455 del 28/05/2007 e Sez. 5, Sentenza n. 26466 del 17/12/2014, secondo cui l’indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario non è condizione della non imponibilità dell’operazione. La CTR, avendo accertato che pagamento e contabilizzazione delle fatture erano stati effettuati dalla diversa società, correttamente indicata come destinataria, si è attenuta a tali insegnamenti.
Infine, la doglianza dell’Agenzia sull’omesso esame degli indizi — coincidenza dell’amministratore delle due società e protrarsi dell’errore per anni — è respinta: essa investe valutazioni di fatto, indeducibili in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.