Continuità del processo e mandato difensivo dopo l’estinzione di Equitalia (Cass. civ. Sez. V n. 1005 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La soppressione di Equitalia e il subentro a titolo universale di Agenzia delle entrate-Riscossione, disposti dall’art. 1, comma 3, d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, non determinano l’interruzione dei giudizi pendenti, che proseguono senza soluzione di continuità nei confronti dell’ente successore. Il mandato difensivo conferito dalla società estinta al difensore già ritualmente costituito conserva piena validità ed efficacia anche nei confronti dell’ente subentrato, in applicazione del principio della perpetuatio dell’ufficio di difensore di cui all’art. 85 cod. proc. civ., salvo che il nuovo ente non intenda costituirsi per svolgere ulteriore attività difensiva. Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale, ex art. 2719 cod. civ., deve essere specifico e circostanziato: la contestazione generica è inefficace e non vincola il giudice, che può accertare la conformità con ogni mezzo di prova, anche presuntivo.

Il Fatto

Il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’agente della riscossione. Secondo il giudice d’appello, fornita la prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali, il preavviso di iscrizione ipotecaria poteva essere impugnato solo per vizi propri e non per contestare il merito della pretesa tributaria.

Il ricorso si articola in quattro motivi: la carenza di legittimazione della società di riscossione dopo la sua estinzione; la questione della difesa con avvocato del libero foro; l’omessa pronuncia sul disconoscimento della conformità delle relate di notificazione; l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione dei crediti recati dalle cartelle.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi e li ritiene infondati. Il d.l. n. 193/2016 ha disposto la soppressione di Equitalia dal 1° luglio 2017, mediante estinzione ope legis delle società del gruppo e contestuale assegnazione della funzione di riscossione all’Agenzia delle entrate, che la esercita tramite Agenzia delle entrate-Riscossione. Quest’ultima subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.

Richiamando le Sezioni Unite n. 27754 del 2018 e n. 15011 del 2021, il Collegio esclude che la soppressione determini l’interruzione dei giudizi pendenti. Il trasferimento del munus publicum della riscossione tra enti pubblici avviene senza soluzione di continuità, restando esclusa la maturazione dei presupposti dell’interruzione ex artt. 299 e 300 cod. proc. civ.

La continuità del rapporto processuale si riverbera sul mandato difensivo. Per effetto della perpetuatio dell’ufficio di difensore ex art. 85 cod. proc. civ., l’estinzione di Equitalia e il subentro del nuovo ente non privano il procuratore della società estinta, già costituito, dello ius postulandi sino alla sostituzione, che nella specie non è avvenuta. La procura conferita a un avvocato del libero foro resta quindi validamente conferita.

La Corte precisa che solo nel giudizio di legittimità sussiste un rapporto di regola-eccezione tra difesa pubblica dell’Avvocatura dello Stato e difesa di liberi professionisti, richiamando le Sezioni Unite n. 15911 del 2021 e n. 30008 del 2019. Poiché il ricorso era stato notificato il 30.06.2017, prima della successione, il giudizio risulta regolarmente instaurato da Equitalia.

Il terzo motivo è parzialmente fondato. Il disconoscimento ex art. 214 cod. proc. civ. deve rivestire i caratteri della specificità e determinatezza. Il disconoscimento della copia ex art. 2719 cod. civ. non preclude al giudice di accertare la conformità all’originale con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Nel caso concreto, il contribuente aveva contestato genericamente la conformità delle relate, senza la necessaria specificità.

La Corte accoglie il terzo motivo nei limiti della motivazione e il quarto, poiché la commissione regionale ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione e sull’assenza di atti interruttivi. Trattandosi di accertamento in fatto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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