Voto numerico sufficiente per l’esame di avvocato sessione 2024 (TAR Lazio n. 3605 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito agli elaborati dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense costituisce motivazione congrua e sufficiente del giudizio di sufficienza o insufficienza, anche per la sessione del 2024. L’art. 46 della legge n. 247/2012, che prevede un obbligo di motivazione rafforzata, non si applica a tale sessione, poiché la disciplina transitoria dell’art. 49 della legge n. 247/2012, da ultimo prorogata, impone di seguire le norme previgenti di cui al R.D. n. 1578/1933 e al R.D. n. 37/1934. La validità dell’indirizzo non è scalfita dal mutato quadro fattuale invocato dalla ricorrente, atteso che a una revisione degli orientamenti consolidati può provvedersi solo sul piano normativo o mediante nuovo intervento della Corte costituzionale. I tempi di correzione degli elaborati non sono sindacabili in sede di legittimità, né è configurabile disparità di trattamento sulla base di giudizi favorevoli resi su compiti di altri candidati.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2024, indetto con decreto ministeriale del 24.07.2024. La sua prova scritta, sostenuta presso la Corte di Appello di Roma, è stata demandata alla correzione della XIX Sottocommissione presso la Corte di Appello di Milano, che con verbale del 6.02.2025 ne ha disposto la non ammissione alla prova orale, attribuendo un giudizio di non idoneità.

La candidata ha impugnato il verbale di correzione, il bando e i decreti di nomina della Commissione centrale e delle Sottocommissioni, deducendo la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta, nonché la disparità di trattamento. Il Ministero della Giustizia si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La tutela cautelare è stata negata con ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione centrale: se l’obbligo di motivazione rafforzata degli elaborati, previsto dall’art. 46 della legge n. 247/2012, trovi applicazione nella sessione d’esame del 2024. La risposta è negativa. L’art. 49 della stessa legge dispone che, per i primi tredici anni dall’entrata in vigore, l’esame si effettua secondo le norme previgenti: il tenore letterale della disciplina transitoria, da ultimo prorogata con il decreto-legge n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025, preclude l’applicazione della disciplina invocata dalla ricorrente.

Su questa base il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che reputa il voto numerico idoneo a esternare una motivazione congrua: le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 e della Corte costituzionale n. 175 del 2011. La persistente validità di tale indirizzo è stata confermata, per la medesima sessione, dal Consiglio di Stato n. 9734 del 10.12.2025 e dal C.G.A.R.S. n. 856 del 5.11.2025.

La Corte confuta la tesi del superamento “di fatto” dei principi consolidati. Il Consiglio di Stato, in riforma delle pronunce del TAR Lombardia richiamate dalla ricorrente, ha chiarito che il voto numerico esprime una valutazione sintetica ma intelligibile, standardizzata e immediatamente percepibile, e che a un’eventuale revisione degli indirizzi può pervenirsi soltanto sollecitando un nuovo intervento della Corte costituzionale, non certo valorizzando parametri empirici quali il numero dei candidati o le modalità di svolgimento della prova.

Quanto ai tempi di correzione, la doglianza è respinta: non sono sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalle commissioni alla valutazione dei candidati, a maggior ragione quando calcolati su base presuntiva, dividendo la durata della seduta per il numero degli elaborati.

La censura sull’irragionevolezza del voto è infine ritenuta non fondata. Il merito della valutazione è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta. Nel caso concreto difettano tali vizi, poiché le tematiche della traccia non risultano adeguatamente approfondite e la tecnica argomentativa non è lineare. Il parere pro veritate è irrilevante, non potendo sovrapporsi al giudizio della Commissione. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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