Il giudizio di non idoneità concorsuale non richiede adeguata motivazione quando il superamento delle prove attitudinali è obiettivo (TAR Lazio n. 10575 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione attitudinale nel concorso per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato è legittimo quando risulti coerente con gli esiti dei test psicosensoriali e cognitivi e con il colloquio collegiale, e sia conforme ai criteri stabiliti nel verbale preliminare. Esso non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente l’estrinsecazione dell’iter logico-valutativo in base ai requisiti previsti dalla Tabella 2 allegata al d.m. n. 198/2003. La valutazione della Commissione è infungibile: gli accertamenti svolti in sede concorsuale prevalgono su eventuali valutazioni diagnostiche successive, per ragioni di par condicio competitorum.
Il Fatto
Il ricorrente, risultato idoneo non vincitore al concorso per l’assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato indetto nel 2020, era stato convocato per l’accertamento dei requisiti psico-fisici in seguito allo scorrimento della graduatoria disposto dal d.l. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022. Dopo aver superato le prove di efficienza fisica e le visite mediche, il candidato era stato sottoposto alla verifica delle qualità attitudinali, risultando non idoneo per aver conseguito una media globale inferiore a 12/20. Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di non idoneità, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità manifesta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il giudizio di non idoneità scevro dai vizi lamentati. La Commissione aveva attribuito al candidato valutazioni insufficienti in tutti i quattro requisiti attitudinali previsti dalla Tabella 2 allegata al d.m. n. 198/2003: livello evolutivo (10/20), controllo emotivo (9/20), capacità intellettiva (9/20) e socialità (10,5/20), con una media complessiva di 9,625/20, inferiore alla soglia di 12/20 fissata dal verbale preliminare.
Con particolare riferimento ai test somministrati, il ricorrente aveva riportato una valutazione di 3,2 al test psicosensoriale (Tachistoscopio) e di 6,683 al test cognitivo (D/1), risultati definiti “pessimi” dalla stessa Commissione. Le votazioni negative erano state confermate anche all’esito della ripetizione del colloquio collegiale, richiesta dallo stesso candidato; in quella sede erano emerse scarsa capacità autocritica, insicurezza, emozionabilità e motivazione epidermica.
Quanto all’obbligo motivazionale, il Collegio ha ritenuto che la Commissione abbia correttamente estrinsecato l’iter valutativo che ha condotto al giudizio negativo; le valutazioni sintetiche risultavano coerenti con i quattro requisiti attitudinali e rispondenti ai criteri predeterminati. Nel caso di specie, la motivazione del giudizio di non idoneità era ancor più puntuale, avendo la Commissione esplicitato le ragioni del giudizio negativo per ciascuno dei requisiti attitudinali.
Il TAR ha infine escluso ogni rilievo alle valutazioni diagnostiche successive, cui il ricorrente si era sottoposto presso strutture sanitarie pubbliche: per esigenze di par condicio competitorum, gli accertamenti svolti in sede concorsuale sono infungibili. Diversamente opinando, ha osservato il Collegio, il sistema di reclutamento pubblico sarebbe permanentemente esposto a esiti di segno contrario accertati a distanza di tempo, nel contrasto con il principio per cui i requisiti vanno posseduti alla scadenza del bando e comprovati allorché l’Amministrazione ne promuova l’accertamento.
Né il precedente servizio militare prestato dal ricorrente poteva assumere rilievo, trattandosi di valutazione riferita a compiti diversi da quelli propri della Polizia di Stato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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