Esame avvocato 2024: sufficienza del voto numerico e insindacabilità delle valutazioni (TAR Lazio n. 3598 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico, applicato sulla base di criteri di valutazione predeterminati, costituisce motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione alla professione forense, anche per la sessione 2024, poiché il regime transitorio di cui all’art. 49 della legge n. 247/2012, più volte prorogato, mantiene in vigore le disposizioni previgenti e non rende applicabile l’obbligo di motivazione rafforzata dell’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012. Le valutazioni di merito delle commissioni esaminatrici sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta. Non configura disparità di trattamento il richiamo ad elaborati altrui valutati con esito diverso, ove manchi l’identità di contenuto e di modalità espositiva, né è sindacabile il computo dei tempi di correzione ricavato dalla mera suddivisione della durata della seduta per il numero degli elaborati.
Il Fatto
Una candidata ha sostenuto l’esame di abilitazione alla professione forense nella sessione 2024, redigendo l’elaborato di diritto penale nella prova del 10 dicembre 2024. La XVIII Sottocommissione, istituita presso la Corte d’Appello di Milano, ha corretto l’elaborato attribuendo il punteggio di 12/30 e ha comunicato la non ammissione alla prova orale.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo il difetto assoluto di motivazione e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà. Ha contestato, in particolare, la mancanza di annotazioni descrittive, l’assenza di commissari competenti in diritto penale nella seduta di correzione e la brevità dei tempi dedicati agli elaborati. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza non impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della sufficienza del voto numerico. Richiama l’art. 49 della legge n. 247/2012, che per i primi tredici anni dall’entrata in vigore mantiene l’esame disciplinato dalle norme previgenti, prorogato da ultimo con l’art. 10, comma 2-ter del decreto-legge n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025. Ne deriva che, per la sessione in esame, la correzione resta regolata dal r.d. n. 1578/1933 e dal r.d. n. 37/1934, con esclusione dell’art. 46 della legge n. 247/2012.
Su questa base il TAR richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2017 e della Corte costituzionale n. 175 del 2011, secondo cui il punteggio, nella varietà della sua graduazione, esterna in modo sintetico ma sufficiente il giudizio di sufficienza o insufficienza e dà conto della misura dell’apprezzamento.
Il Collegio valorizza la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato n. 9734 del 10 dicembre 2025, che, riformando le pronunce del TAR Lombardia invocate dalla ricorrente, ha escluso che il ridotto numero di candidati e le mutate modalità delle prove giustifichino un superamento “in via di fatto” dei principi consolidati, potendo una revisione discendere solo da un nuovo intervento della Corte costituzionale. Nello stesso senso richiama la sentenza del C.G.A.R.S. n. 856 del 5 novembre 2025.
Quanto al merito della valutazione, il TAR ribadisce che essa è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi macroscopici. Nel caso concreto rileva che l’elaborato non approfondisce tutte le problematiche della traccia e presenta argomentazione non lineare, ciò che rende non manifestamente irragionevole il giudizio di insufficienza. La disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati è esclusa per difetto di identità di contenuto e modalità espositiva, non essendo sufficiente un approccio fondato su singoli errori isolati. Le censure sulla competenza dei commissari e sui tempi di correzione sono giudicate generiche e non conducenti, rispettando la composizione i criteri dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 31/2021.
Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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