Sopravvenuta carenza di interesse per conseguimento del titolo di sostegno (TAR Lazio n. 3597 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il rigetto della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, in pendenza del giudizio e nelle more dell’esecuzione della misura cautelare di ammissione con riserva, l’interessato abbia conseguito il titolo di specializzazione cui aspirava attraverso un percorso equipollente. La disciplina del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e i decreti attuativi che ne costituiscono applicazione, pur divergendo quanto a requisiti di ammissione, perseguono il medesimo scopo di sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno. Il venir meno dell’interesse alla decisione impone la declaratoria di improcedibilità e giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Romania, ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione di cui al D.I. n. 77 del 2025. Il Ministero aveva rigettato l’istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento con provvedimento del 2 luglio 2025, sul presupposto che la domanda fosse stata chiusa con rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024 e che, ai sensi del d.l. n. 71 del 2024 come modificato dalla legge n. 106 del 2024, non fosse possibile presentare rinuncia.
Avverso tale provvedimento, unitamente al D.I. n. 77 del 2025 e agli atti connessi, la ricorrente ha proposto ricorso, articolando censure di eccesso di potere e violazione di legge. La ricorrente rappresentava che il provvedimento di rigetto era stato annullato in sede giurisdizionale, con efficacia ex tunc, con conseguente riapertura della procedura di riconoscimento del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorso si inserisce in un contenzioso più ampio, nel quale la stessa ricorrente aveva impugnato il diniego di riconoscimento del titolo su sostegno adottato il 26 settembre 2024 (ricorso n. 12005/2024). In quel giudizio era stata accolta sia l’istanza cautelare monocratica con decreto ex art. 56 c.p.a. del 27 febbraio 2025, n. 1283, sia l’istanza cautelare collegiale con ordinanza del 6 giugno 2025, n. 3161, con cui il provvedimento di diniego era stato sospeso ai fini del riesame della domanda di riconoscimento.
Nel presente giudizio, con ordinanza cautelare del 2 settembre 2025, n. 4705, la ricorrente era stata ammessa con riserva al percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.I. n. 77 del 2024 aprile 2025. Nelle more dell’esecuzione della sospensiva, come risulta dall’autocertificazione depositata in data 3 febbraio 2026, venivano attivati i percorsi di specializzazione straordinari sul sostegno ex DM 75/2025, presso l’Università del Salento, con graduatorie di ammissione pubblicate a decorrere dal 10 settembre 2025.
La ricorrente si immatricolava in data 19 settembre 2025 al corso di specializzazione in percorso straordinario e transitorio per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, bandito ai sensi del DM 75/2025, superandolo con votazione di 28/30 in data 19 dicembre 2025.
Il Collegio ha quindi osservato che la disciplina dettata dai due decreti — il D.I. n. 77/2025, basato sulla pendenza di domanda di riconoscimento del titolo estero su sostegno, e il DM 75/2025, basato sullo svolgimento di servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici anche non continuativi nel quinquennio precedente — pur divergendo quanto a requisiti di ammissione, costituisce applicazione del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Con gli articoli 6 e 7 il legislatore, nell’individuare le categorie di docenti in possesso di titolo su sostegno conseguito all’estero in attesa di riconoscimento o di tre anni di insegnamento su sostegno nel quinquennio precedente, ha perseguito il medesimo scopo di sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno.
Avendo l’interessata conseguito il titolo cui aspirava, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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