Equiparazione titoli accesso e punteggio aggiuntivo per titoli recenti (TAR Lazio n. 3587 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’equiparazione tra i diversi titoli di accesso posseduti dai candidati costituisce esercizio legittimo della discrezionalità della lex specialis. È parimenti legittima la previsione di un punteggio aggiuntivo per i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio non oltre sette anni prima della scadenza del termine di presentazione della domanda, trattandosi di scelta coerente con la finalità selettiva della procedura. Spetta al candidato che contesti l’attribuzione dei titoli provare l’errore valutativo della commissione; la mera allegazione di un punteggio diverso, non supportata da specifiche censure sulle riserve di posti previste dal bando, non è idonea a fondare l’annullamento della graduatoria. Il ricorso che non contesta in modo specifico le clausole della lex specialis è infondato.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale, con profilo di addetto all’Ufficio per il processo, per il distretto della Corte d’appello di Lecce. Nella prova scritta ha riportato il punteggio di 25,5, risultando idonea e ammessa alla fase di valutazione dei titoli. Al termine della procedura non è stata collocata tra i vincitori.

Ha quindi impugnato la graduatoria di merito pubblicata il 15.06.2024, gli atti di scorrimento del 27.06.2024, l’avviso del 17.06.2024 e, ove occorra, il bando. Ha lamentato l’erronea valutazione dei titoli: in particolare la mancata attribuzione di due punti per il possesso della laurea magistrale conseguita nel 1996 e il raddoppio dei punteggi riconosciuto ai candidati che avevano conseguito il titolo non oltre sette anni prima. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di inserimento in graduatoria con il punteggio spettante e, in via subordinata, l’eliminazione della riserva di posti asseritamente superiore al limite di legge. Rimasta inevasa l’istanza di accesso, ha agito in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto estraneo all’iter concorsuale, che coinvolge esclusivamente la Commissione RIPAM e il Ministero della Giustizia. Sul diverso profilo della difesa personale, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la produzione del certificato di iscrizione all’Albo, non essendo stata fornita prova contraria di sospensione o cancellazione.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato. Quanto alla valutazione dei titoli, la Sezione ha richiamato il proprio consolidato orientamento sulla legittimità sia dell’equiparazione tra i diversi titoli di accesso, sia della previsione di un punteggio aggiuntivo per il titolo conseguito non oltre sette anni prima della scadenza della domanda.

Le censure della ricorrente non hanno scalfito tale indirizzo. La commissione non era tenuta a riconoscere un punteggio differenziato per la laurea magistrale rispetto alla laurea triennale richiesta per l’accesso, poiché la lex specialis equipara i titoli di accesso ai fini del punteggio. Analogamente, il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo ai candidati con titolo recente risponde a una scelta discrezionale dell’amministrazione, non irragionevole nel quadro della procedura selettiva.

Sulle abilitazioni professionali, l’amministrazione ha documentato l’effettiva attribuzione del relativo punteggio; ciò nondimeno esso non è risultato sufficiente a collocare la ricorrente tra i vincitori, anche per effetto delle riserve di posti previste dal bando. Su tale circostanza la candidata non ha svolto alcuna specifica contestazione, con conseguente infondatezza del motivo.

Il ricorso è stato pertanto respinto. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del fatto che la ricorrente ha potuto conoscere la composizione del proprio punteggio soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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