L’esame del telefono cellulare dell’indagato è atto urgente innominato della polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. 4 n. 17316 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione da parte della polizia giudiziaria del numero di utenza telefonica mobile attraverso l’esame, anche all’insaputa dell’indagato, dell’apparecchio cellulare a lui in uso rientra tra gli atti urgenti e “innominati” demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., e non è soggetta a preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Tale attività non è qualificabile come perquisizione, non essendo finalizzata alla ricerca del corpo del reato, né come ispezione di cose, né è assimilabile all’acquisizione dei dati del traffico telefonico. Il principio di inutilizzabilità non si estende agli atti acquisiti autonomamente nel rispetto delle forme prescritte. È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività mediante la c.d. prova di resistenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, quale giudice delle impugnazioni cautelari, aveva confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto indagato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per numerosi reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il quadro gravemente indiziario era stato delineato attraverso l’attività investigativa della Squadra Mobile di Bologna, fondata sulle dichiarazioni di numerosi acquirenti di cocaina, corroborate da arresti in flagranza e sequestri di sostanza stupefacente.
In occasione dell’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, l’indagato era stato trovato in possesso di un’utenza telefonica indicata dagli acquirenti come mezzo di contatto per concordare gli acquisti. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di conferma della misura, deducendo la violazione di legge in relazione all’utilizzabilità degli esiti dell’attività investigativa svolta sul telefono cellulare, alla ritenuta inaffidabilità delle dichiarazioni di alcuni acquirenti e alla insussistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo e al ruolo di promotore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i motivi proposti. Quanto al primo profilo, relativo all’utilizzabilità dell’attività di esame del telefono cellulare, il ricorso è stato ritenuto aspecifico, non confrontandosi con l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato. Il Tribunale aveva evidenziato che la ricostruzione dei fatti derivava da una complessa attività investigativa, comprendente anche servizi di osservazione, e che l’esame degli acquirenti non era avvenuto esclusivamente sulla scorta dei dati estrapolati dagli apparati telefonici.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’acquisizione del numero di utenza attraverso l’esame del telefono dell’indagato integra un atto urgente e “innominato” ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., non soggetto a preventiva autorizzazione. Ha precisato che la nullità di un atto non si estende alle prove acquisite autonomamente, citando i precedenti Sez. 6, n. 20247 del 2018 e Sez. 6, n. 5120 del 2025. Inoltre, ha ribadito che è inammissibile l’eccezione di inutilizzabilità priva della verifica della decisività dell’elemento tramite la prova di resistenza, come richiesto da Sez. 3, n. 39603 del 2024.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull’attendibilità delle fonti, quando la motivazione sia adeguata e coerente. Il vizio di mancanza di motivazione non è sindacabile se non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea alla Corte la verifica della sufficienza e razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. Nel caso di specie, la gravità indiziaria è stata ritenuta dimostrata dalla reiterazione delle cessioni per circa due anni, attuata con una struttura organizzativa caratterizzata dalla suddivisione dei compiti e dal ruolo di raccolta degli ordini dell’indagato.
All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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