Revoca della patente: motivazione ancorata ai parametri dell’art. 218 cod. strada (Cass. pen. Sez. IV n. 11631 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la revoca della patente di guida non opera automaticamente a seguito della condanna o dell’applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. Il giudice che, in luogo della meno afflittiva sospensione, applichi la revoca deve dare conto in modo puntuale delle ragioni della scelta, ancorandole ai parametri dell’art. 218, comma 2, cod. strada: gravità del danno, gravità della violazione e pericolo derivante dall’ulteriore circolazione. Non è sufficiente il richiamo a nozioni astratte, prive di significato individualizzante rispetto al caso concreto. La motivazione che valorizzi le modalità del fatto accertate e il complesso degli elementi istruttori non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal GUP presso il Tribunale di Siena, con la quale le è stata applicata la pena di mesi sedici di reclusione per il reato di omicidio stradale, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Con due motivi la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 222 e 218 cod. strada e il vizio di motivazione sulla gravità delle violazioni. Ha sostenuto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, la revoca non è più automatica e richiede un onere motivazionale stringente, non soddisfatto nel caso concreto. La difesa ha contestato la ricostruzione della dinamica, prospettando l’impossibilità materiale di avvistare il pedone. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 222, comma 2, cod. strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o di patteggiamento per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti dei rispettivi commi secondo e terzo.
Il principio è netto: la revoca si giustifica nelle ipotesi più gravi, aggravate dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti; negli altri casi il giudice deve valutare le circostanze e può applicare la sospensione, nei limiti fissati dal secondo e terzo periodo del medesimo comma 2.
Da qui la regola processuale richiamata dalla Corte: in assenza delle aggravanti, la scelta della revoca in luogo della sospensione deve dare conto in modo puntuale delle ragioni del trattamento più sfavorevole, sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada. La motivazione non soddisfa il requisito se si limita a nozioni astratte, come l’entità del danno o il pericolo della circolazione, prive di contenuto individualizzante. I precedenti evocati — Sez. IV n. 13882 del 2020, Sez. IV n. 13747 del 2022 e, sui parametri, Sez. IV n. 12457 del 2024, Sez. IV n. 4740 del 2020, Sez. IV n. 55130 del 2017 — fissano tale standard.
Applicando tali criteri, la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata ancorata al caso concreto. Il giudice di merito ha valorizzato la tragicità dell’evento e la gravità della violazione, desunta dall’investimento di un pedone sulle strisce all’interno di un centro abitato. Ha considerato che altri automobilisti avevano regolarmente avvistato la vittima, che non vi erano condizioni metereologiche avverse e che la ricorrente non aveva adeguato l’andatura alle condizioni della strada, in presenza di numerosi pedoni. Ha richiamato la violazione dell’art. 141 cod. strada e la generale regola cautelare di adeguamento della condotta alle condizioni di tempo e di luogo, soffermandosi sulla dinamica del sinistro e sulle sue conseguenze letali.
Da tale complesso di elementi, valutati unitariamente, il giudice ha desunto la prognosi di pericolosità per l’ulteriore circolazione. Le censure della ricorrente, osserva la Corte, si risolvono in una diversa ricostruzione fattuale, incentrata sulla dedotta impossibilità di avvistamento, smentita dall’ampio materiale istruttorio richiamato in sentenza. La motivazione risulta esaustiva, congrua e non affetta da manifesta illogicità: il ricorso è inammissibile nel merito e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale o nautico
- Art. 590-bis c.p. – Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta