Esclusa l’aggravante della droga, le attenuanti generiche non vanno concesse nel massimo (Cass. pen. Sez. III n. 3732 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, disposta in sede di rinvio, non impone al giudice di merito di applicare le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La diminuzione di pena prevista dall’art. 65 cod. pen. resta infatti espressione di discrezionalità e può essere contenuta entro limiti inferiori al terzo, quando il giudice non intenda discostarsi dai calcoli sanzionatori operati dal primo giudice. È pertanto errato l’assunto secondo cui l’incidenza delle attenuanti generiche debba corrispondere esattamente a un terzo della pena base, posto che la diminuzione è prevista “fino ad un terzo”.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari dell’8 giugno 2023, emessa in sede di rinvio a seguito dell’annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 25 gennaio 2022, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990. In riforma della decisione di primo grado, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 61, n. 2), 81, secondo comma, cod. pen. e artt. 73, comma 4, e 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la carenza di motivazione in ordine alla consapevolezza del numero dei partecipanti all’associazione superiore a dieci. Nel giudizio di rinvio era stata depositata memoria con cui si chiedeva l’esclusione dell’aggravante. Secondo il ricorrente, l’accoglimento della doglianza avrebbe imposto la massima riduzione per le attenuanti generiche, con una pena finale più contenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra esclusione dell’aggravante e trattamento sanzionatorio. La Terza Sezione chiarisce che l’esclusione della circostanza aggravante speciale non determina automaticamente l’applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Il ragionamento muove dall’art. 65 cod. pen., che consente al giudice di decidere discrezionalmente la diminuzione da operare in misura non eccedente un terzo allorché ricorra una circostanza attenuante. In mancanza di manifeste argomentazioni di segno contrario, deve ritenersi che la Corte di merito non abbia inteso discostarsi in modo sostanziale dai calcoli operati dal primo giudice, tenuto conto dei dieci delitti-fine commessi e della partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico.
Esclusa l’aggravante, il giudice del rinvio ha comunque preso le mosse dalla pena base di anni dieci di reclusione per il reato più grave. Da tale soglia il calcolo della diminuzione per le attenuanti generiche e il conseguente aumento per la continuazione, fino alla pena di anni sei ridotta di un terzo per il rito abbreviato, non risultano contrari ad alcun parametro normativo. La Corte definisce quindi del tutto errato l’assunto del ricorrente secondo cui l’incidenza delle attenuanti avrebbe dovuto essere esattamente di un terzo: la diminuzione correlata è comunque “fino ad un terzo”, come affermato da Sez. 5, n. 48036 del 30/09/2009, Rv. 245394-01.
La sentenza aggiunge un rilievo processuale decisivo. Il quantum della riduzione operata per le attenuanti generiche non ha formato oggetto di specifica deduzione nel secondo giudizio d’appello: la sentenza impugnata riproduce le conclusioni difensive nei termini di una generica richiesta di rideterminazione della pena, previa esclusione dell’aggravante. Il ricorso non smentisce questo dato, non indica ragioni specifiche del più favorevole trattamento sanzionatorio e cita precedenti inconferenti, riferiti a ipotesi di richieste specifiche immotivatamente disattese.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Nota della Redazione
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